Caro Iorio,
puoi darmi qualche informazione circa l’effettivo utilizzo del ricorso diretto avanti al Giudice di Pace?
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Carissimo amico,
debbo dirti che il procedimento con ricorso diretto ha avuto una diffusione limitatissima; a Firenze meno del 3 o 4% sono procedimenti introdotti con ricorso.
Quasi da subito è stato visto con sfiducia sia dagli avvocati che dai Giudice di Pace.
In concreto, anche dopo che sono stati superati gli iniziali, ed aberranti, provvedimenti di inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare gli imputati, la Cassazione ha oramai, con orientamento pacifico, ammesso la possibilità che sia la Procura ad effettuare la corretta identificazione dell’imputato nel momento dell’autorizzazione alla citazione, il sistema non è decollato.
Va, infatti, detto che il ricorso diretto presenta più svantaggi che altro: in primis la mancata partecipazione del ricorrente comporta l’automatica rinuncia al ricorso con addebito delle spese processuali al ricorrente stesso.
L’unico, apparente, vantaggio è che è il ricorrente a compilare la lista dei testi del PM, con la conseguenza che può esserci la tentazione di … omettere quelli meno favorevoli.
Ciò comporta l’onere per il difensore dell’imputato di una maggiore attenzione, la necessità del deposito della lista testi riportanti quelli omessi.
Per il Giudice di Pace, che non deve mai dimenticare, sia pure nella sua funzione super partes, che è garante dell’accertamento della verità, ciò può comportare la necessità di procedere ex art. 507 c.p.p. per detti testi.
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Egregio collega,
cosa cambierà con l’impossibilità di utilizzare il meccanismo della remissione tacita della querela?
assisto un imputato e all’imminente udienza era stato fatto l’avviso alla persona offesa circa le conseguenze della sua mancata comparizione.
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Il presente quesito mi è stato posto prima della pubblicazione del mio breve commento alla sentenza 46088/08 delle Sezioni Unite della Cassazione ed al principio di diritto ivi sancito: «All’infuori dell’ipotesi espressamente e specificatamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudica a comparire, non configura una rimessione tacita di querela.».nel rimandare al mio articolo pubblicato nella sezione documenti, mi permetto di effettuarne una sintesi.
Difendendo l’imputato mi permetto di suggerirti:
fai aprire il dibattimento e, se la persona offesa è l’unico teste puoi o far acquisire la querela ai sensi dell’art. 512 c.p.p. ossia utilizzandola come prova, ovvero chiedere che il Giudice di Pace voglia fare l’avviso alla persona offesa che la sua ulteriore mancata partecipazione al processo verrà intesa come volontà di accettare la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 34 D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274.
Se oltre ala persona offesa vi sono altri testi richiedi di fare la comunicazione circa l’art. 34.
Farai acquisire la querela come prova se e solo se hai la ragionevole certezza che la stesa verrà valutata nhiil dal Giudice di Pace.
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