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L'esperto risponde
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DOMANDA
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RISPOSTA DI ANTONINO GALLETTI
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Gentile Collega,
sono un lavoratore precario con contratto decorrente dal nov. 2006. Posso fruire della c.d. “stabilizzazione”?
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Carissimo lavoratore,
alla luce delle norme contenute nelle ultime due Finanziarie (Legge 27 dicembre 2006, n.296 e Legge 24 dicembre 2007, n.244) ed in particolare del comma 90, art.3, della Legge n.244/2007, le amministrazioni dello Stato possono ammettere alla procedura di stabilizzazione il personale non dirigenziale che consegua uno dei seguenti requisiti di anzianità:
a) essere in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato già maturato nel quinquennio precedente;
b) essere in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato da maturare, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008;
c) tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, avendo il Suo contratto di lavoro decorrenza dal novembre 2006, sembra chiaro che non è stato ancora maturato il requisito richiesto dalle norme in vigore.
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Illustre Avvocato,
presto servizio presso un ente pubblico. E’ possibile ottenere il trasferimento presso altro ente pubblico? Cosa devo fare?
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Caro lettore,
L’articolo 30, al comma 1, del citato Decreto Legislativo n.165, recita “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”.
Pertanto, ai fini del trasferimento presso altro ente, sono necessari, oltre alla domanda dell’interessato, la volontà di acquisizione dell’amministrazione di destinazione su un posto di organico vacante, e il nulla osta dell’ente di appartenenza, il quale è tenuto a compiere un’attenta valutazione alla luce delle proprie esigenze organizzative.
Si sottolinea, infine, che il nulla osta per il trasferimento deve essere rilasciato dal dirigente responsabile, il quale nell’ambito del proprio potere di organizzazione degli uffici gestisce i rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
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Caro Avvocato,
può darmi delucidazioni in merito al trattamento economico dovuto come dipendente pubblico per il periodo di assenza conseguente ad un ricovero?
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Caro lettore,
mi pare che lei chieda delucidazioni in merito alle nuove norme introdotte dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, relativamente al trattamento economico in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici.
Nello specifico pone un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero.
A tal proposito si rileva che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 71 del suddetto decreto, per quanto concerne i giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero, in virtù dell’espressa previsione operata dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo in parola è fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”.
Di conseguenza rimane valida la disciplina di cui all’art. 21 del CCNL comparto ministeri del 16 maggio 1995, come modificato dall’art 6 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 febbraio 1999.
Pertanto nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio così come previsto dal contratto collettivo di comparto. Il medesimo trattamento spetta al dipendente in caso di assenze connesse a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, debitamente certificate dal medico o struttura competente.
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Caro avvocato,
di quale discrezionalità dispone l’amministrazione nella concessione del c.d. part time?
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In merito alla concessione del part-time è importante richiamare l’art. 7, comma 3, del d.lgs n. 165 del 2001 che così dispone: “Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile di personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266”.
Conseguentemente il legislatore ha tentato di favorire le situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare dei dipendenti sia pure in maniera compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.
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Egregio Avvocato,
come è disciplinata la fruizione dei permessi previsti in favore dei lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità?
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La fruizione dei permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità è stata prevista dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104.
La circolare a firma del Ministro della Funzione Pubblica n.8 del 2008 interviene nella materia e, con riferimento al problema da Lei segnalato, precisa che “il trattamento giuridico delle agevolazioni previste per le persone con handicap in situazione di gravità non è stato innovato dal D.L 112 del 2008. Si chiarisce quindi che, in base alle legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:
· tre giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della giornata)
· di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).
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