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L'esperto risponde
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DOMANDA
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RISPOSTA DI CLEMENTE
FRASCARI DIOTALLEVI
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Egregio Collega,
Le scrivo anzitutto ringraziandoLa per la cortese collaborazione.
Il quesito che Le sottopongo è il seguente.
Equitalia provvede a notificare ad un mio assistito, residente in Torino, una cartella esattoriale avente ad oggetto sette diversi verbali di accertamento di infrazione al CdS, elevati dalla Polizia stradale di Roma, tutti impugnati con relativi ricorsi presso il GdP di Poggio Mirteto (Rieti).
E' bene precisare che per 6 dei ricorsi anzidetti il GdP ha fissato udienza agli inizi del mese di novembre p..v.; mentre del settimo è già intervenuta sentenza di accoglimento.
Dunque una cartella esattoriale notificata sebbene pendano sei ricorsi ed un settimo sia già stato accolto.
Orbene, al fine di evitare decadenze (malgrado le rassicurazioni ricevute dal Ministero che in via di autotutela precisava, di voler sospendere, alla luce della documentazione inviata, l'esecutività della cartella esattoriale) reputo opportuno notificare atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc. all'ente asserito creditore nonché all'Agente della riscossione.
Il problema nasce tuttavia dalla lettura della sentenze Cass. Civ. 8200/2009 e 26173/2009.
La prima infatti precisa che per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al CdS ci si può rivolgere al GdP solo se la notifica del precedente verbale è viziata e, quindi, solo nel caso in cui la cartella è il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa.
Da tale pronuncia sembrerebbe doversi evincere, dunque, che ove voglia contestarsi la cartella in sé (per vizi formali o di notifica) non risultando coinvolto il verbale precedente, correttamente notificato, si debba adire il giudice dell'esecuzione.
Ma nel mio caso, dove cartella esattoriale pur essendo preceduta dalla regolare notifica dei verbali di accertamento è tuttavia atto illegittimo, chi adire e dove (Roma o Torino)?
Il distinguo non è di poco conto atteso che diversi risultano i termini per l'impugnazione (30 o 20 rispettivamente).
Infine, nell'ipotesi in cui i 6 verbali di accertamento risultassero confermati cosa avverrebbe del giudizio di opposizione ex art. 615? Il GdP o rispettivamente il G dell'esecuzione dovrebbe (una volta sospesa l'esecutività) della cartella procedere al suo annullamento, indipendentemente dall'esito dei connessi giudizi di merito?
Anche qui il distinguo non è di poco conto atteso che per quel poco che conosco non potrebbe eventualmente essere emessa una seconda cartella esattoriale avente ad oggetto le medesime sanzioni amministrative, ove la prima (cartella) fosse stata annullata.
Ancora grazie.
Cordialita.
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Caro Collega, nel tuo caso a mio parere è di evidente applicazione l'art. 27, cpc, secondo il quale l'azione ex art. 615, cpc, deve essere promossa dinnanzi al giudice del luogo dell'esecuzione (GdP di Torino).
Per il 615 (a differenza che per il 617 o per il ricorso ex L. 689/81) NON vi sono assolutamente termini o decadenze, sicché non hai motivo di temere alcunché.
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Gentile avvocato,
Le chiedo cortesemente di verificare se i miei ragionamenti sono esatti.
Si tratta di un verbale per omessa comunicazione dati del conducente (violazione art. 126 bis, comma 2, C.d.S.); l'infrazione è stata accertata il 10 febbraio 2010 e tale verbale è stato notificato il 22 maggio 2010.
Proviamo a calcolare il rispetto dei termini (150 giorni) dalla notifica della prima violazione per la notificazione della sanzione accessoria:
- la prima violazione è stata accertata il 27 maggio 2009 e notificata il 13 ottobre 2009. Pertanto, dal 13 ottobre 2009 dovrebbero decorrere i 60 giorni per comunicare i dati del trasgressore. Quindi, arriviamo al 12 dicembre come termine ultimo per fare la comunicazione;
- il trasgressore non ha fatto la comunicazione, pertanto, dal 14 ottobre 2009 dovrebbero decorrere i 150 giorni per la notifica di questa sanzione accessoria. Dovremmo arrivare, pertanto, al 12 maggio 2010 (termine ultimo per la notifica della sanzione accessoria).
Tuttavia, la sanzione accessoria è stata notificata il 22 maggio 2010.
Le pongo, pertanto, il seguente quesito?
i 150 giorni decorrono dalla data in cui l'ente accertatore indica di avere accertato l'infrazione (nel mio caso: 10 febbraio 2010) oppure dalla scadenza dei 60 giorni per fare la comunicazione (nel mio caso: 12 maggio 2010)?
La ringrazio in anticipo per la Sua coirtese risposta.
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Gentile Collega,
ritengo (e mi risulta che la giurisprudenza di merito sia allineata in tal senso) che, anche nell’ipotesi di cui all’art. 126 bis del CdS, i 150 giorni debbano decorrere dalla data di accertamento della violazione.
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Gentile Avvocato,
desideravo avere chiarimenti in merito all'impugnabilità del sollecito di pagamento.
Con quali modalità ed entro quali termini è possibile impugnare un sollecito di pagamento inerente ad una cartella esattoriale con cui si è richiesto il pagamento di una sanzione amm.va per violazione al C.d.S.?
La ringrazio anticipatamente per le risposte che sarà in grado di fornirmi.
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Caro Collega, oramai per giurisprudenza consolidata delle SS.UU. della Cassazione (v., da ultimo, le sentenze nn. 10672/09, 23832/07 e 16293/07) i solleciti - come pure le diffide - di pagamento sono atti impugnabili in quanto atti provenienti dall’Agente della Riscossione che portano a conoscenza dell’esistenza di una pretesa tributaria, in relazione alla quale sorge l’interesse del contribuente alla tutela delle proprie ragioni. Per il tipo di impugnativa da proporre è necessario distinguere la natura della stessa pretesa: se, come nel tuo caso, si tratta di sanzioni amministrative, l’impugnativa è proponibile con il rimedio previsto dall’art. 615, cpc, senza termini o decadenze dinnanzi al Giudice di Pace; se si tratta di crediti previdenziali, con l’impugnativa prevista dagli artt. 615 e 618 bis, cpc, ovvero entro 40 gg. dinnanzi al Tribunale del Lavoro ; se, infine, si tratta di crediti tributari, è necessario promuovere l’impugnativa entro 60 gg. dalla notifica dell’atto con il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
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11.6.2010
Egr. Collega,
nei recenti convegni ho potuto apprezzare la Tua professionalità e, quindi, Ti rivolgo un quesito.
Premesso che, nel caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia, notificata per posta, senza che sulla busta contenente la medesima risulti, però, alcun tibro con data, dovrebbe divenire onere dell'amministrazione produrre l'avviso di ricevimento (in quanto rimane nella sua esclusiva disponibilità), mi chiedo quali saranno le conseguenze, ove l'amministrazione non lo produca: l'opponente sarà
liberato dall'onere di provare la tempestività del ricorso, oppure sarà
comunque emesso un provvedimento di improcedibilità, in quanto la prova
non è comunque raggiunta?
RingraziandoTi anticipatamente, invio i migliori saluti
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Caro Collega,
nel ringraziarti per gli apprezzamenti formulati, ti segnalo che nel giudizio di opposizione ai sensi della L. 689/81, pur essendo l'amministrazione attore in senso sostanziale circa la legittimità dell'accertamento presupposto, è onere del ricorrente (attore in senso processuale) dimostrare la tempestività del ricorso introduttivo, sicché ti invito caldamente a documentare, anche attraverso la stampata ricavabile dal servizio "dovequando" sul sito delle Poste Italiane, la data della effettiva notifica dell'atto da impugnare.
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7.6.2010
Eg. Collega,
ho letto sul sito molte risposte date da Lei ad altri Colleghi ed ho trovato molte risposte ai miei dubbi.
ma me ne restano ancora alcuni.
ad una mia cliente è arrivata intimazione di pagamento datata gennaio 2010 da Equitalia a seguito di cartelle esattoriali notificate tutte nel 2004 e relative al mancato pagamento ICI.
ora, vorrei impugnare ex art. 615 cpc la predetta intimazione eccependo la prescrizione del debito ma vorrei sapere da Lei se posso farlo innanzi al GdP (valore intimazione € 2.162,87).
grazie infinite.
cordialità.
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Egregio Collega,
la intimazione di pagamento (un tempo "avviso di mora") è sicuramente un atto impugnabile. Nel tuo caso, dai dati che mi fornisci, sembrerebbe che l'importo richiesto non sia dovuto per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Peraltro, trattandosi di ICI, l'impugnativa va assolutamente proposta con ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della stessa intimazione.
Saluti.
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Egregio Collega, intanto La ringrazio per la professionalità e per il servizio che rende a tutti i colleghi.
Il mio quesito è il seguente:
Ho provveduto ad impugnare una cartella esattoriale di circa € 17.000,00 innanzi al Giudice di Pace di Roma (II ^ - Matacchioni) ritenendo la competenza funzionale dello stesso ed eccependo la irregolarità di tutte le notifiche relative alle sanzioni amministrative.
Si sono costituiti sia il Comune di Roma che la Equitalia Gerit Spa
La prima ha depositato, le relate comprovanti che la notifica è avvenuta in luogo diverso dalla residenza della attrice!
La Equitalia invece ha eccepito unicamente la incompetenza per valore del Giudice adito. Il Gdp ha rinviato la causa, volendo studiare la problematica relativa alla competenza per valore.
Avendo certificato (certificato di residenza) e provato (relate di notifica) che le notifiche delle sanzioni non sono mai avvenute, l'accoglimento della domanda non dovrebbe essere in discussione.
Rimane la problematica della competenza per valore eccepita dalla Gerit.
Mi hanno riferito che, in un convegno da Lei presieduto, si è parlato di sentenza della terza sezione Tribunale che dichiarano anch'essi la propria incompetenza per valore.
Secondo Lei come ci mi dovrei comportare nel caso di specie?
Ringraziandola vivamente per la cortesia dimostrata.
Cordiali saluti.
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Caro Collega,
in effetti si sta formando un orientamento sempre più consolidato presso il nostro Tribunale (soprattutto in Seconda e Tredicesima Sezione Civile), secondo il quale il Giudice di Pace deve considerarsi funzionalmente competente per quanto riguarda le sanzioni amministrative ex L.689/81 (in tal senso, v. Trib. Roma, Sez. Seconda Civile, Dr.ssa Scalia, sentenze nn. 8554/09 e 10775/08; Trib. Roma, Sez. Tredicesima Civile, Dr. Macrì, sent. n. 10597/08; Trib. Roma, Sez. Seconda Civile, Dr. Pontecorvo, sent. n. 13438/07).
Ti segnalo anche la recente ordinanza n. 4174 del 22.2.2010, resa dalla Terza Sezione Civile della Cassazione (che puoi trovare commentata sul sito nello “speciale sanzioni amministrative”), nella quale, in relazione alla diversa fattispecie dell’iscrizione di ipoteca, viene confermato detto orientamento.
Cordiali saluti
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20.1.10
Egr. Avvocato,
ho ricevuto per racc a/r una cartella esattoriale da Equitalia Gerit per un verbale di violazione dell'art 142 co 8. Il verbale fu notificato il 03/12/08 al portiere e nella relata, di cui ho copia autentica, non si attestano le preventive ricerche del destinatario.
Come si considera la notifica nulla o annullabile? La cartella poi, notificata sempre al portiere il 22/12 /09 senza il successivo invio della raccomandata di avviso è anch' essa nulla; inoltre la recente sentenza della Ctp di Lecce n. 909/05/2009 considera le cartelle esatt. notificate dalla Equitalia per racc a/r addirittura inesistenti per cui cosa mi consiglia? Citare la Equitalia innanzi al Gdp di Roma (sono residente a Roma e sarebbe antieconomico andare innanzi al Gdp del luogo dell'autovelox) col rimedio del 615 1 co. oppure attendere la notifica del preavviso di fermo? Io vorrei agire adesso approfittando anche del mancato invio della racc di avviso della cartella ex art 7 l. 880/82. A questo riguardo un ultimo dubbio: esiste un termine per l'invio della suddetta raccomandata, io sapevo entro 15 gg dalla prima notifica ed inoltre a chi dev'essere consegnata?
La ringrazio moltissimo del prezioso servizio che offre tramite il sito di Patronato Forense.
Cari saluti.
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Caro Collega,
per giurisprudenza oramai consolidata, sia di merito che di legittimità, la notifica ai sensi dell'art. 139, cpc, senza le preventive
ricerche del destinatario e senza l'invio della 2^ raccomandata deve considerarsi nulla, sicchè potrai sollevare detta eccezione al fine di
ottenere l'annullamento della cartella (e del verbale ad essa presupposto) mediante la citazione in opposizione ex art. 615, cpc, dinnanzi al Giudice di Pace di Roma. Quanto alla eventuale nullità della notifica della cartella, potrai sollevare le stesse eccezioni solamente in seguito alla notifica di ulteriori atti da parte dell'Agente della Riscossione.
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20.1.10
Egregio Collega,
la Gerit ha notificato ad una mia cliente un’iscrizione di ipoteca per circa € 1.500,00 (art. 77, dpr 602/73) su un immobile che, alla data dell’iscrizione (30.12.09), non era più di proprietà della mia cliente da circa 20 giorni (trascrizione compravendita del 10.12.09).
Il tutto, sulla base di una cartella di pagamento non pagata, avente ad oggetto il bollo auto del 2002 (pretesa prescritta e, quindi, impugnata innanzi alla Commissione Tributaria).
Ora, la mia domanda è: devo impugnare l’iscrizione ipotecaria in questione o comunque reagire in qualche modo?oppure, dato che l’immobile non è più della mia cliente, posso semplicemente ignorare l’iscrizione stessa?
Grazie e buon lavoro.
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Caro Collega, personalmente, impugnerei lo stesso l’atto (in Commissione Tributaria) al fine di sentirne dichiarare l’illegittimità, sulla base della eccezione assorbente dell’essere stata esecguita l’iscrizione a fronte di eventuali debiti per importi inferiori a 5000 Euro.
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20.1.10
Egregio Collega,
Ti scrivo per chiederTi un parere sulla seguente questione:
in data 28 dicembre scorso il postino ha tentato il recapito di un'avviso di accertamento inviato dal Comune di Rm per conto dell'Ama, con il quale è stato richiesto il pagamento della Tarsu degli anni 2004, 05, 06, 07, 08 e 09.
L'Ama ha acccertato circa 50 mq di abitazione mai dichiarati, e ha richiesto il pagamento della differenza non corrisposta.
Poichè mi trovavo fuori Roma ho ritirato l'avviso il giorno 04/01/2010. Mi risulta che in forza dell'art.1 comma 161 della legge n. 296/2006 l'avviso di accertamento vada notificato entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
La domanda è la seguente: posso considerare prescritto il debito Tarsu relativo all'anno 2004, avendo ritirato l'avviso di accertamento in data 4 gennaio....oppure devo considerare comunque perfezionata la notifica per il comune in data 28 dicembre?
Ti ringrazio e nel frattempo Ti invio molti cordiali saluti.
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Caro Collega, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 13/23 gennaio 2004 ha affermato il principio secondo il quale deve scindersi il momento perfezionativo della notifica tra chi le esegue e chi la riceve: per chi effettua. Per il primo, la notificazione si perfeziona nel momento della
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Detto principio si deve applicare anche nel caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 149, cpc (a mezzo del servizio postale), nella quale l'ufficiale postale è equiparato all'ufficiale giudiziario. Per tale motivo, nel tuo caso, ritengo che sia assolutamente necessario capire quando si sia perfezionata la notifica,mediante il deposito ed il successivo invio della comunicazione prevista dall'art. 140, cpc: se ciò è avvenuto precedentemente al 31 dicembre, il
decorso del termine prescrizionale è stato interrotto, nell'ipotesi contraria, il credito dell'amministrazione relativo all'anno 2004 si è prescritto. |
11.1.10
Egregio collega ad un cliente è stato notificato in data 09.01.2010 dall'Ama un avviso di accertamento del 10.12.2009 per omessa dichiarazione della tariffa rifiuti, in base al quale è stato accertato un importo totale dovuto per il periodo di evasione pari ad € 4.972,24 ( di cui € 1486,11- rifiuti periodo dal 23.06.2004 al 30.06.2009, ed € 3.120,80 sanzione irrogata pari al 200%. Contestualmente è indicata la possibilità per il contribuente di aderire all'accertamento con adesione che implica una sanzione ridotta di 1/4 pari ad € 780,21. Ti chiedo prima di optare per la definizione agevolata che in estremo sarebbe la soluzione più conveniente dal punto di vista economico, ci sarebbe qualche motivo fondato per impugnare l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale? Magari la prescrizione visto che trattasi di tributi risalenti al giugno 2004 o la nullità dell'atto per mancata notifica dell'avviso entro il termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiatrazione andava effettuata? Grazie
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Gentile Collega, ritengo che, relativamente alla imposta richiesta per l’anno 2004, il termine prescrizionale sia oramai maturato. Quanto al periodo d’imposta 2005 – 2008, vi era l’obbligo per l’amministrazione di provvedere all’iscrizione al ruolo esattoriale entro il 31 dicembre dell’anno successivo (ovvero 2006 – 2009) a quello della maturazione dell’eventuale credito in capo all’amministrazione comunale, sicchè la stessa deve ritenersi decaduta dal prioprio diritto alla riscossione dello stesso, alla luce del disposto dal D.P.R. 602/73, così come modificato dalla L. 311/04 e successive modifiche (in tal senso, v. C. Cost., 15.7.2005, n. 280; C. Cost. 1.4.2003, ord. n. 107; Cass. SS.UU. n. 21498/04; Cass. 5.10.2004, n. 19865; Cass. Trib. 7.1.2004, n. 10, ed altre). Come da te giustamente precisato, potrai sollevare dette eccezioni dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
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14.12.09
Egregio Collega,
Avendo ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Roma e dell’Equitalia (in solido fra loro), mi chiedevo se anche nei confronti di quest’ultima sussista l’obbligo di notificare il precetto solo dopo che siano decorsi i 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo, così come prescritto dall’art. 14, DL 669/1996 per le P.A., o se invece sia possibile notificare direttamente sentenza+precetto.
Ritengo percorribile tale ultima opzione, ma mi conforterebbe un Tuo conforme parere.
Grazie e buon lavoro.
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Caro Collega, puoi provvedere alla notifica della sentenza unitamente al precetto in quanto, in ogni caso, la Equitalia gerit, pur se riveste la qualità di Agente della Riscossione ed è costituita a parziale partecipazione pubblica, è pur sempre una società privata.
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4.11.09.
Egregio avvocato vorrei chiederle un parere. Una Sig.ra in data novembre 2007 veniva sorpresa in eccesso di velocità tramite autovelox da una pattuglia di vigili urbani appostati a margine della strada. La Sig.ra una volta ricevuto il verbale di contestazione speditole a casa provvedeva prontamente a pagare la somma ivi indicata omettendo però per mera dimenticanza di fornire i dati del conducente come prescritto dall'art. 126 bis C.d.S.. Per questo motivo circa un anno dopo le veniva addebitato l'importo di euro 270 per nn aver fornito i dati. A tal punto la Sig.ra provvedeva (due mesi dopo aver ricevuto l'addebito) a fornire i dati del conducente (lei medesima) ai vigili urbani e successivamente le venivano decurtati 2 punti dalla patente di guida. In data odierna (quindi circa due anni dopo) la Sig.ra riceve dall'equitalia cartella di pagamento dove le si chiede una somma pari ad euro 668. Orbene, fermo restando che la comunicazione dei dati del conducente è avvenuta tardivamente, la Sig.ra deve pagare la somma richiesta? Il fatto di aver comunicato i dati non la esime dal pagamento? E anche nel caso in cui non la esimesse, non sarebbe illecito, a quel punto, averle decurtato i punti? Ringraziandola anticipatamente per una eventuale soluzione le porgo distinti saluti
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Caro Collega, certamente l’iscrizione al ruolo dell’importo dovuto per il secondo verbale è corretta, non avendo la tua assistita provveduto al pagamento di quanto richiesto.
Al contrario, la decurtazione dei punti patente è sicuramente illegittima, ma potrà essere oggetto di impugnativa (ritengo dinnanzi al giudice ordinario) ove la stessa fosse causa di “sforamento” della soglia dei punti disponibili.
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29.10.09
caro collega Clemente avrei due quesiti da prospettarti per i quali ti sarei
grata se volessi offrirmi un tuo parere!
quesito n. 1)
Mi chiedevo se ti sia mai capitato di proporre una procedura esecutiva avverso l'equitalia e che è esiti abbia avuto.
Infatti, il mio problema è che ho vinto un procedimento avverso una sanzione amministrativa in cui mi hanno liquidato le spese di lite (trattasi di opposizione all'esecuzione) in cui come resistenti mi ritrovo, oltre
all'equitalia, il comune di Milano, che sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite. Poichè mi sembrava dispendioso procedere
contro il comune di Milano, giacchè se non paga dopo la notifica del precetto, dovrei fare l'esecuzione a Milano, mi chiedevo se poteva essere più opportuno procedere contro l'equitalia..Ti sono capitati casi analoghi??
come hai proceduto?? Un'azione di recupero
degli onorari avverso la gerit ha esiti favorevoli? Oppure ti sembra più opportuno agire comunque contro il comune di Milano, perchè sarebbe meno disagevole del previsto??
quesito n. 2)
Trattasi di procedura esecutiva per il recupero di spese di lite da osa (PPT, nello specifico) e mi chiedevo se dovessi rinunciare agli atti del giudizio ex 629 cpc in combinato con il 306 cpc, anzichè attendere il provvedimento di estinzione ex 631 cpc non sarei passibile di condanna alle spese processuali
avverso per esempio il terzo pignorato - banca ( che ha reso la dichiarazione di terzo )?. Non credo che la condanna alle spese di lite del comune di roma
(debitore principale ) possa avvenire giacchè non si è costitutio nella procedura esecutiva. Forse - ma non ne sono certa - l'istanza di estinzione andrebbe comunque notificata alle parti del giudizio prima che il giudice la dichiari?
attendo presto un tuo responso!
grazie
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Gentile Collega, di dover procedere esecutivamente nei confronti della
Equitalia Gerit capita assai frequentemente, in considerazione delle sempre
più numerose sentenze di condanna che la stessa subisce (spesso, come nel
tuo caso, in solido con l'ente impositore) dinnanzi ai nostri uffici
giudiziari. Sicché, decorso il termine intimato con l'atto di precetto, che
avrai provveduto a notificare unitamente alla stessa sentenza, potrai
promuovere un pignoramento presso terzi, indicando come terzo pignorato le
Poste Italiane oppure la Banca Monte dei Paschi di Siena (che dovrebbe
essere la "tesoreria ufficiale, ma, a volte, rende curiosamente la
dichiarazione negativa).
Quanto al tuo secondo quesito, da quando è in atto la scandalosa vicenda del
"commissariamento" del Comune di Roma e della estinzione delle procedure
esecutive in cui lo stesso è parte debitrice, non mi risulta che si sia mai
verificata l'ipotesi di condanna alle spese del creditore procedente nei
confronti del terzo pignorato: attendi...serenamente l'estinzione della
procedura esecutiva e confida in uno "sblocco", speriamo prossimo, della
situazione.
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29.10.09
Egregio Collega,
Ieri ho ricevuto un fax dall’Ufficio del Giudice di Pace recante il seguente oggetto: Regolarizzazione contributo unificato per i procedimenti di opposizione avverso cartella di pagamento presentati nella forma di cui all’art. 615 cpc I e II comma con ricorso o con citazione.
In poche parole mi si chiede di pagare 30 euro di contributo unificato entro un mese, pena la riscossione coattiva mediante ruolo con addebito degli interessi legali.
Ora, la domanda che Ti pongo è semplice: devo pagare?
Vertendosi in materia di sanzione amministrative, infatti, ritengo debba esserci esenzione totale dal versamento di qualsivoglia importo, compreso il contributo unificato, indipendentemente dalla forma di opposizione scelta in concreto.
Considera, peraltro, che negli ultimi mesi, sia io che i miei colleghi di studio stiamo iscrivendo le citazioni 615 dichiarando l’esenzione dal contributo unificato.
Grazie e buon lavoro.
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Caro Collega, la comunicazione che hai ricevuto viene quotidianamente trasmessa per fax (in alcuni casi, addirittura notificata a mezzo ufficiale giudiziario…) a numerosissimi Colleghi. Preliminarmente, ritengo che trattandosi di un semplice “avviso bonario” e non certo di un formale provvedimento di liquidazione dell’imposta di registro, proveniente dalla competente Agenzia delle Entrate, la eventuale iscrizione al ruolo sarebbe assolutamente illegittima.
In ogni caso, la questione è stata presa in carico dalla stessa Agenzia delle Entrate cui è stato proposto un “interpello” alcuni mesi fa e, ad oggi, ufficialmente, non mi risulta che la stessa amministrazione si sia espressa con la richiesta “risoluzione”.
Peraltro, a sostegno della tesi (da me totalmente condivisa) secondo la quale è la materia delle sanzioni amministrative a determinare l’esenzione totale del giudizio dal pagamento di imposte e contributi, è una precedente risoluzione della Agenzia delle Entrate (la n. 408/E del 30.10.2008, che trovi integralmente pubblicata nella home page del sito, con un mio commento), riferita agli “appelli” in materia di sanzioni amministrative. Confido, in ogni caso, in una positiva soluzione della vicenda.
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19.10.09.
Egregio collega, un cliente ha fatto ricorso al gdp avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 146/3 cds che è stato rigettato (sentenza nel 2007). Nelle more del giudizio avendo ricevuto altro verbale, per omessa comunicazione di chi era alla guida, ha proposto ricorso al prefetto chiedendo l'annullamento attesa la pendenza del precedente ricorso. Il prefetto ad oggi ( sono passati 3 anni) non ha mai risposto per questo secondo verbale . Dopo la pubblicazione della sentenza il soggetto non ha pagato nulla nè tantomeno ha comunicato chi era alla guida. Mi chiedo pagando l'importo del primo verbale visto il rigetto del ricorso, non corre alcun rischio che venga iniziata alcuna procedura esecutiva? Qual è il modo migliore per chiudere la faccenda? Grazie
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Gentile Collega, il tuo Cliente può stare tranquillo relativamente al secondo verbale in quanto il ricorso si deve intendere accolto per il decorso del termine (180/210 giorni) previsto dalla L. 689/81 (il cd. “silenzio-assenso”) per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto.
Se dovesse arrivare in futuro l’ordinanza prefettizia o, ancora peggio, la cartella di pagamento in relazione allo stesso verbale, sarà sufficiente impugnare l’atto dinnanzi al Giudice di Pace (con il ricorso, nel primo caso, con il 615, cpc, nel secondo caso), segnalando tale circostanza, per ottenerne l’annullamento.
Quanto al “primo” verbale, in assenza dei presupposti per l’appello, dovrà essere pagato al fine di evitare la sua iscrizione al ruolo.
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16.10.09.
Gentilissimi Avvocati,
sono ancora una studentessa, quindi ho bisogno di aiuto.
Mio marito era riuscito a farsi rateizzare dalla Gerit una cartella da e 30.000, ma non aveva mai ricevuto nulla in proposito. Pochi giorni fa, ha scoperto per caso -andando in Gerit per altri motivi- che le rate erano
cominciate a marzo scorso e che l'avviso di pagamento gli era stato notificato ad un suo vecchio indirizzo. è tornato in Gerit portando con sè
il certificato storico di residenza, dove è lampante che da anni non resiede più all'indirizzo indicato da Gerit. L'impiegato sostiene che non c'è nulla
da fare: la cartella procede, anche se mio marito non ha mai ricevuto nulla, perchè loro hanno sbagliato indirizzo. O paga subito e 5.000 o la
rateizzazione è revocata.
è proprio così? cosa si può fare?
Vi ringrazio davvero molto.
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Gentile Lettrice, futura Collega, contesterei immediatamente alla Gerit per iscritto quanto mi segnali, allegando una copia del certificato storico di
residenza.
Dopodiché, provvederei, alla data di scadenza mensile pattuita, al versamento delle singole rate, così come indicate dalla stessa Gerit, imputandoli a pagamento delle rate già scadute (la 1^, la 2^, la 3^ e così via). Se dovessero nel futuro arrivare altri "atti", sarà più semplice così dimostrare la vostra non colpevolezza nel tardivo adempimento
dell'obbligazione. |
12.10.09.
Gentile avvocato,
1) nel mese di giugno 2009 è stata notificata da Equitalia una diffida di pagamento per 7 cartelle di pagamento riguardanti tributi coattivi e alcune multe. Ho provveduto a fare una prima contestazione mediante racc.a/r indirizzata sia all'Equitalia, che al Comune e al Prefetto , circa la mancata notifica delle cartelle, la prescirzione di alcuni tributi ( risalenti alcuni al 1998). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta. C'è ancora qualcosa che posso fare?
2) intimazione di pagamento: ho letto sul sito di Equitalia che tale avviso deve essere inviato decorso una anno dalla notifica della cartella. Il mancato rispetto di tale termine può essere motivo di opposizione all'intimazione?
Grazie per la Sua disponibilità.
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Gentile Collega, oramai per giurisprudenza consolidata delle SS.UU. della Cassazione (v., da ultimo, le sentenze nn. 10672/09, 23832/07 e 16293/07) le diffide - come pure i solleciti - di pagamento sono atti impugnabili in quanto atti provenienti dall’Agente della Riscossione che portano a conoscenza dell’esistenza di una pretesa tributaria, in relazione alla quale sorge l’interesse del contribuente alla tutela delle proprie ragioni. I vizi che tu segnali sono certamente impugnabili, anche se è necessario distinguere la natura della stessa pretesa: se trattasi di sanzioni amministrative, l’impugnativa è proponibile con il rimedio previsto dall’art. 615, cpc, senza termini o decadenze dinnanzi al Giudice di Pace; se si tratta di crediti previdenziali, con l’impugnativa prevista dagli artt. 615 e 618 bis, cpc, ovvero entro 40 gg. dinnanzi al Tribunale del Lavoro ; se, infine, si tratta di crediti tributari, è necessario promuovere l’impugnativa entro 60 gg. dalla notifica dell’atto con il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
Non credo, peraltro, che la raccomandata che hai inviato possa ottenere alcun effetto positivo.
Quanto, infine, all’intimazione di pagamento (un tempo chiamata “avviso di mora”), la giurisprudenza più recente ritiene che nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’esecuzione tributaria può essere avviata solo dopo la notifica della stessa intimazione, di cui al secondo comma dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. La mancata attivazione della fase esecutiva nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere |
5.10.09.
ho fatto opposizione ex art. 615 c.p.c. ad una cartella esattoriale contenente un verbale di violazione al c.d.s emesso quale sanzione accessoria di altro verbale principale che a suo tempo il cliente aveva impugnato e fatto annullare dal Gdp di Roma.
In prima udienza di comparizione il Gdp XXX sez X ha sollevato d'ufficio questione di ammissibilità dell'opposizione poiché ho eccepito la omessa notifica del verbale accessorio a suo dire da farsi con opposizione ex art 22 L689/81oltre alle eccezioni di decadenza di iscrizione a ruolo e illegittima richiesta delle maggiorazioni.
Ti vorrei chiedere se c'e cassazione che confermi la regolarità dell'opposizione da me intrapresa.
Grazie per l'attenzione che vorrai dedicarmi.
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Caro Collega, il quesito molto interessante che mi poni necessita di un paio di considerazioni. Innanzi tutto, la possibilità di sollevare l’eccezione di “mancata notifica” del verbale presupposto alla cartella mediante l’impugnativa ex art. 615, cpc alternativamente a quella tradizionale ex L.689/81. Per quanto mi riguarda (e con me sono d’accordo sempre più numerosi giudici dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma), ritengo che detta impugnativa sia esperibile in quanto la nullità - in alcuni casi addirittura l’inesistenza – della notifica del verbale di accertamento, determina un vizio “genetico” di formazione del titolo esecutivo che si riflette inesorabilmente sul diritto dell’amministrazione ad avviare l’esecuzione forzata. Il fatto, poi, che la Cassazione con la sentenza a SS.UU. del 1995 abbia affermato la possibilità di impugnare anche le cartelle con il rimedio (ex L. 689/81) inizialmente previsto per le sole ordinanze prefettizie e, successivamente anche per i verbali di accertamento, non preclude la tutela prevista dall’art. 615, 1° co., cpc. Mi risulta che, addirittura, nella 1^ Sezione del G. di Pace di Roma qualche giudice dichiari inammissibile l’impugnativa delle cartelle proposta ex L. 689//81… Altro problema è quello del venire meno (per il suo annullamento giudiziale) del verbale presupposto e le conseguenze di ciò sul verbale “accessorio”: problema sempre più frequente con i verbali di accertamento ex art. 126bis c.d.s. (omessa comunicazione dei dati del conducente). Ritengo che, in questo caso, proprio per la sua accessorietà e dipendenza con il primo verbale, quello successivo diventi nullo, se non addirittura inesistente. Da qui, nel caso (come il tuo) di iscrizione al ruolo esattoriale del “secondo” verbale, il rimedio da proporre è sempre quello del 615, 1° co., cpc. Non mi risulta ancora esserci giurisprudenza di legittimità sulle questioni segnalate.
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23.9.09. Gentile collega, l' iscrizione ipotecaria va impugnata davanti al giudice di pace, basandosi tale iscrizione su varie sanzioni amministrative al codice della strada, (essendo la materia delle sanzioni amministrative di competenza del giudice di pace...indipendentemente dal valore???), oppure davanti al Tribunale(essendo l'ipoteca materia riguardante la sezione immobiliare)??? |
Gentile Collega, nel caso in cui il credito presupposto si fondi su sanzioni amministrative ex L. 689/81, l’impugnativa avverso l’iscrizione di ipoteca va proposta dinnanzi al Giudice di Pace competente per territorio: infatti, il Tribunale di Roma, nel corso degli ultimi anni, si è sempre più spesso dichiarato funzionalmente incompetente sulla materia delle sanzioni amministrative (in tal senso, v. le recentissime Trib. Roma, Sez. Seconda Civile, Dr.ssa Scalia, sentenze nn. 8554/09 e 10775/08; Trib. Roma, Sez. Tredicesima Civile, Dr. Macrì, sent. n. 10597/08; Trib. Roma, Sez. Seconda Civile, Dr. Pontecorvo, sent. n. 13438/07 ed altre). In ogni caso, ti consiglio di promuovere l’impugnativa anche dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, così come disposto dalla L. 602/73.
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14.9.09. Gentilissimo Collega,
Ho bisogno di un Tuo consiglio.
A seguito di un pignoramento presso terzi per crediti vantati nei confronti de Comune di Roma, in virtù di condanna alla rifusione delle spese di giudizio da parte del Giudice di Pace, non sono comparso all'udienza fissata davanti al G.E. nel mese di Febbraio 2009.
Il G.E. ha fatto un 631 c.p.c. ed ha fissato l'udienza successiva al giorno 22 Settembre 2009.
Come mi consigli di comportarmi per evitare la dichiarazione di estinzione che sembra continui ad essere ancora la via seguita dal Tribunale di Roma?
Grazie.
Un caro saluto
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Caro Collega,dipende dal Giudice: alcuni sono restii a concedere ulteriori
rinvii in attesa che si chiarisca la complicata e vergognosa vicenda; altri
emettono un provvedimento di estinzione della procedura.
Ti consiglio, in ogni caso, di cercare di tener in vita la procedura esecutiva.
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8.9.09.
Egr. Avv. ho ricevuto una cartella di pagamento da equitalia , relativa ad un verbale di accertamento elevato dalla polstrada di frosinone per una presunta infrazione al c.d.s, ma il verbale su cui si fonda tale cartella non mi è mai stato notificato. E' meglio proporre ricorso al gdp di frosinone ex art 22 l.689/81 eccependo nullità della cartella per mancata notifica del verbale? Oppure ricorso al prefetto? Grazie
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Cara Collega, le vie percorribili sono due: il ricorso ex art. 22 L.689/81, da proporre (entro 60 giorni) al Giudice di Pace di Frosinone, oppure l’opposizione ex art. 615, cpc, da promuovere con citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Roma (presumo che tu sia residente a Roma…), competente ai sensi dell’art. 17, cpc. Per praticità, io seguirei questa seconda via!
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6.8.09. Carissimo Collega,
ho urgente bisogno di una Suo cortese parere.
Il Mio Cliente ha subito il ritiro della patente di guida per un sorpasso.
Ho presentato ricorso con istanza fdi sospensiva al Giudice di Pace, il quale ha rigettato la sospensiva assumendo che non ricorrevano i presupposti.
Ho argomentato il fumus sulla base dello stato di necessità, ovvero chiamata del genitore cardiotrapiantato che stava male, periculum sulla base del fatto che il cliente deve sostenere esami di guida c e d in questo mese e non ha più alttre possibilità di farlo, esigenze lavorative, figli minori.
Adesso potrei azionare un 700 cpc per ottenere la restituzione della patente?
Non ho mai esperito in tali casi un ricorso d'urgenza, che per la sua natura atipica e residuale, mi pare inadeguato.
Ma non posso neanche reclamare il provvedimento del Giudice.
Che fare.
La ringrazio anticipatamente.
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Gentile Collega, la strada del "700" la vedo assai ardua, il reclamo pure,
sicché ritengo che la strada migliore sarebbe quella di provare a parlare
con il Giudice di Pace (al limite con quello di turno, se previsto presso
l'Ufficio Giudiziario che, peraltro, non mi specifichi) cercando di farlo
ragionare sulle circostanze di fatto che hai segnalato e sulla base elle
quali, il "fumus" ed il "periculum" parrebbero essere realmente concreti. |
28.07.09. Gentile collega,
vorrei sapere qual'è l'orientamento attuale dei Giudici del Tribunale
di Roma in relazione ai procedimenti di esecuzione presso terzi per
sentenze di condanna del Comune di Roma anteriori al 4 luglio 2008. Ho
una sentenza del Giudice di Pace di Roma del gennaio 2008 e notificata
al Comune di Roma nel gennaio 2009 e sono in procinto di instaurare la
procedura di pignoramento presso terzi. Ne approfitto inoltre per
chiedere se la sede del terzo pignorato Unicredit Banca di Roma sia
quella di Via U.Tupini o la Tesoreria di Via Monte Tarpeo.
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Gentile Collega, nonostante le promesse formulate anche alla mia personale
presenza in occasione dell'incontro avuto con i rappresentati
dell'Amministrazione Capitolina, della Ragioneria Comunale, dell'Avvocatura
Comunale e della Tesoreria, la vergognosa situazione dei pagamenti dei
debiti da parte del Comune è ancora bloccata. Sia per ciò che riguarda le
sentenze pubblicate precedentemente che successivamente al 28.4.2008 (e non
4.7.2008).
Ti invito, in tal senso, a leggere la mia mail inviata al Dr. Stazi della
tesoreria MPS e pubblicata sul Sito (con la relativa risposta...).
In Tribunale, alla Quarta Sezione Mobiliare, i giudici continuano ad
estinguere le procedure esecutive presso terzi relative a tali crediti.
Mi risulta, peraltro, che il Comune, tramite la sua Avvocatura, stia
"offrendo" ai creditori il pagamento delle sole spese liquidate in sentenza
e, in rari casi, nel precetto. Personalmente, per il momento, non ritengo di
dover accettare un simile sopruso e attendo con fiducia......La sede della Unicredit Banca di Roma è a Via Tupini, la Tesoreria,
invece, è a Via di Monte Tarpeo. Personalmente (per il MPS, però) notifico
gli atti a quest'ultimo indirizzo.
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20.07.09. Egregio Collega, Le scrivo la presente per chiederLe un consiglio.
Lo scorso anno proposi opposizione ex art.615 cpc avverso una
cartella di pagamento per 2 soli motivi:
- omessa indicazione del respons.del proced.
- illegittima applicazione delle maggiorazioni.
Il 10 giugno 2009 il GDP ha pronunciato la sentenza con cui ha
rigettato l'opposizione.
Il quesito è il seguente: posso impugnare la sentenza come previsto
dalla recente novella del C.p.c. oppure no?
Ritengo di no, perchè ho letto, nelle disposizioni transitorie, che
la nuova norma si applica ai procedimenti pendenti al momento della
entrata in vigore della legge di modifica del Cpc. Ma il giudizio è
stato definito in epoca anteriore al 4 luglio scorso.
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Caro Collega, ti confermo che la sentenza è ricorribile per Cassazione e non impugnabile in Tribunale. In ogni caso, ti sconsiglio di insistere nel primo (mancata indicazione del responsabile del procedimento) dei due motivi di opposizione perché questo andava sollevato con il rimedio di cui all'art.
617, cpc (con tutte le conseguenze del caso, tra cui il termine perentorio per la sua proponibilità di 20 giorni) e, non, con quello previsto dall'art.
615, cpc.
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20.7.09. Caro Collega posso, con opposizione ex art.615 c.p.c. avanti il Giudice di Pace, impugnare un sollecito di pagamento relativo a varie cartelle esattoriali motivando, oltre alla mancata notifica delle cartelle e relativa prescrizione, anche la mancanza della notifica dei verbali a cui le cartelle si riferiscono?
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Gentile Collega, oramai per giurisprudenza consolidata delle SS.UU. della Cassazione (v., da ultimo, le sentenze nn. 10672/09, 23832/07 e 16293/07) i solleciti e le diffide di pagamento sono atti impugnabili in quanto atti provenienti dall’Agente della Riscossione che portano a conoscenza dell’esistenza di una pretesa tributaria, in relazione alla quale sorge l’interesse del contribuente alla tutela delle proprie ragioni. Le motivazioni che tu indichi sono certamente proponibili con il rimedio previsto dall’art. 615, cpc, anche per la funzione “recuperatoria” che svolgerebbe la tua impugnativa.
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20.7.09. Egregio avvocato, approfitto della Tua disponibilità e competenza per avere dei consigli circa un verbale di accertamento notificato per violazione di cui all’art. 142, comma 8 D. Lgs 285/1992 rilevata con apparecchiatura autovelox 105 SE Matr. 922170. L’apparecchiatura era indicata con un segnale stradale di preavviso. Considerato, però, che il cartello stradale di preavviso dell’autovelox era al momento dell’infrazione (ed è tutt’ora) non è facilmente riconoscibile in quanto sia il simbolo e sia la scritta “controllo elettronico della velocità” sono stati coperti con vernice, ci sono degli estremi per proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace? Infine, dal momento che il conducente non corrisponde con il proprietario dell’autoveicolo, il ricorso da chi deve essere presentato? Dal proprietario, dal conducente o da entrambi? |
Gentile Collega, sicuramente la mancanza leggibilità del cartello segnaletico (da documentare con fotografia) è motivo di nullità dell’accertamento. Sarebbe stato onere dell’Amministrazione comunale provvedere alla sua ripulitura. Ciò, inoltre, potrebbe essere sintomatico della mancanza di accessi sul luogo da parte degli incaricati al fine di verificare la effettiva funzionalità dell’apparecchio autovelox. Quanto al ricorso, dovrà essere proposto dal proprietario, ove non vi sia stata contestazione immediata della violazione; nel caso, invece, di contestazione immediata, può essere proposto anche dal conducente, responsabile in solido.
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16.07.09. Gentile collega, un mio cliente ha ricevuto una diffida di pagamento relativa a tredici cartelle esattoriali per sanzioni amministrative.
Ho iscritto il 615 al Gdp e nei motivi ho indicato la mancata notifica sia delle cartelle esattoriali, che degli atti presupposti.
Alla prima udienza si sono costituiti sia il Comune che la Equitalia quest'ultima chiedendo e ottenendo un rinvio per non aver potuto depositare la documentazione relativa alle notifiche a loro dire eseguite correttamente.Il motivo della impossibilità veniva individuato in un blocco del sistema informatico che presumibilmente non consentirà, neanche alla prossima udienza (come riferito dalla controparte), di esaminare le predette relate.
Ho premesso tutto questo perchè, nonostante io mi sia opposta al rinvio, mi sono sentita dire dal Giudice che comunque se alla prossima udienza controparte non non provvederà al deposito delle relate da esaminare....avendo io instaurato il contraddittorio ex art.615 e non ex art.22, è mio onere depositare le notifiche che asserisco essere state omesse!!!!
Trattasi di prova negativa o sbaglio?Non vedo come alla prossima udienza io possa portare qualcosa che materialmente non ho.
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Gentile Collega, ciò che ti ha detto il giudice è assolutamente fuorviante: come puoi fornire la prova della notifica di un atto che affermi di non aver mai ricevuto??? Per tale motivo, alla prossima udienza contesta la mancata produzione avversaria e chiedi di poter precisare le conclusioni. Come estremo rimedio, avrai l’appello.
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15.07.09. Gentile e disponibilissimo collega, un mio cliente ha ricevuto sollecito di pagamento relativo a varie cartelle esattoriali; poichè ci sono vari motivi di impugnazione, posso, con un unico atto, proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.? Poichè non vi è alcun timbro che attesti l'esatta notifica del sollecito, come posso calcolare i 20 giorni per opp. ex art.617?Inoltre, poichè nel sollecito si chiede anche il pagamento di tasse auto e tributi camera di commercio, devo notificare ricorso alla commissione tributaria provinciale nei 60 giorni dalla notifica del sollecito(anche qui come calcolo i termini?). Per opporsi al sollecito, il rimedio delle oppos. 615 e 617 c.p.c. è esperibile solo avanti al Giudice di Pace (con esclusione della Commissione Tributaria)?
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Gentile Collega, ti sconsiglio assolutamente di …far confluire in un unico atto le due ben distinte tipologie di opposizione: sia per i termini entro i quali vanno proposte le singole impugnative, sia e soprattutto perché vanno proposti dinnanzi a diversi giudici: il 617 deve essere proposto dinnanzi al Tribunale, per il 615, invece, hai anche la possibilità di promuovere l’azione dinnanzi al G. di Pace.
Inoltre, anche per le motivazioni assolutamente differenti che caratterizzano le due ben distinte impugnative, rischi di creare una enorme confusione nel giudicante.
Per le impugnative in Commissione Tributaria l’unico mezzo previsto è il ricorso.
Per il “dies a quo” da calcolare ai fini della tempestività dell’impugnativa nelle diffide e nei solleciti, in mancanza di un timbro datario sulla busta (essendo inviate a mezzo posta ordinaria), bisogna considerare la data di emissione dell’atto, che si trova in basso a sinistra.
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14.07.09. Egregio Avvocato,
avrei alcune domande da sottoporLe.
mia zia riceve un sollecito di pagamento relativo a diverse cartelle: alcune sono prescritte, per cui anche se sono passati mesi dalla notifica, posso agire ai sensi del 615. Il problema è per una cartella non prescritta, ma con vizi di notifica. Da quanto emerso presso la Gerit la predetta cartella è stata notificata ai sensi del 140 ma la raccomandata è tornata al mittente con la formula "sconosciuto". Ritengo che la notifica sia nulla. Il problema è che il sollecito è di quasi due mesi fa quindi non lo posso impugnare ai sensi del 617. Secondo Lei è possibile impugnare la cartella ex 617 assumendo che per puro caso, a seguito di un accesso agli atti presso la Gerit, ho scoperto l'esistenza della cartella e la conseguente nullità della notifica della stessa? Oppure qualcuno mi ha consigliato di dire che il sollecito è stato notificato solo 20 giorni prima del ricorso..a tal riguardo infatti credo che sia stato spedito per posta semplice, ma non ne sono sicura, e forse la Gerit non sarebbe in grado di provare la data di ricezione. Lei che suggerisce?
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Gentile Collega, ti poni problemi che, in realtà, non hanno ragione di essere, in quanto potrai tranquillamente promuovere l’impugnativa avverso il sollecito nonché tutti gli atti ad esso presupposti ai sensi dell’art. 615, cpc, (e non dell’art. 617, cpc, utilizzabile per contestare irregolarità formali del titolo e del precetto) trattandosi di vizi che inficiano la formazione del titolo sulla base del quale l’Agente della Riscossione vorrebbe avviare l’esecuzione esattoriale.
Per l’impugnabilità del sollecito vedi le mie precedenti risposte a simili quesiti.
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9.07.09. Caro Collega, avverso una cartella di pagamento notificatami dall'EQUITALIA GERIT, il cui verbale presupposto è stato elevato dal Comune di Milano, ho proposto opposizione ex art. 615 I° comma dinanzi il Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace mi ha eccepito verbalmente la sua incompetenza per territorio ma - a mio parere - tale incompetenza territoriale non esiste in quanto il luogo dell'esecuzione è Roma; non ho, tuttavia, rinvenuto giurisprudenza in materia.
Mi puoi dare un tuo autorevolissimo parere?
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Caro Collega, sono perfettamente d’accordo con te, in quanto con il 615 la competenza territoriale dell’ufficio giudiziario è determinata secondo i criteri indicati dall’art. 27, cpc (a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell’art. 615), secondo il quale competente non è il Giudice territorialmente competente a conoscere l’impugnazione relativa alla violazione del codice della strada (vale a dire la materia oggetto della cartella), bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l’esecuzione.
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8.07.09. Caro Collega, approfitto della tua competenza e cortesia per chiederti un consiglio in merito ad una cartella esattoriale relativa ad una multa notificatami il 2.07 u.s.. Vorrei impugnarla sotto vari profili. In primis perché non è stata allegata una copia né della sanzione né, tantomeno, della relazione che ne attesta la notifica.
Secondariamente per: l’illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 l. 689/81, la mancata sottoscrizione da parte del concessionario, la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex combinato disposto di cui agli artt. 17 e 25 D.P.R. 602/73 (?), l’inesistenza della notifica perché illegittimamente delegata a Poste Italiane..
Come proporre l’impugnativa? Avviando due procedimenti, uno con ricorso ex art. 22 l. 689/81 (in ordine alla mancata notifica del verbale) ed uno con citazione ex artt. 615-617 c.p.c.?
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Gentile Collega, in considerazione della nullità della notifica del verbale presupposto (che, a quanto mi dici, non risulta neppure allegata alla cartella), nel tuo caso proporrei una impugnativa ai sensi della legge 689/81.
In via subordinata, in ogni caso, richiedi la declaratoria di illegittimità della cd. ”maggiorazione”, con il contestuale annullamento della cartella stessa.
Per la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del Concessionario, dovresti proporre un’impugnativa ai sensi dell’art. 617, cpc, ma, francamente, te la sconsiglio, così come pure sconsiglio l’impugnativa per la “delega” alla notifica della cartella alle Poste Italiane, essendo in ogni caso stata sanata dalla successiva effettiva ricezione della stessa cartella che andrai ad impugnare.
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30.06.09. Caro Collega,
ti disturbo perchè non ho torvato giurisprudenza sui due seguenti quesiti:
1) nell'ipotesi in cui un'autovettura di uso aziendale commetta un'infrazione per la quale vi è obbligo di dichiarare gli estremi del conducente e venga effettuata comunicazione, ma negativa a causa dell'elevato numero dei dipendenti, l'azienda sarà assoggettata all'ulteriore sanzione pecuniaria di € 263,00 come nel caso in cui la comunicazione non venisse effettuata?
2) nell'ipotesi in cui venga notificata una cartella esattoriale, per la quale il verbale presupposto sia stato elevato dal Comune di Milano, ma la cartella esattoriale sia stata notificata dalla GERIT, è corretto ritenere che il Foro competente sia Roma, in considerazione del fatto che uno dei convenuti (GERIT) abbia la sede a Roma, o anche in considerazione del fatto che il luogo ove viene compiuta l'esecuzione sia a Roma?
La stessa tesi può essere sostenuta in presenza di un sollecito (o diffida) di pagamento?
Dimenticavo che l'eccezione da sollevare è la mancata notifica del verbale presupposto e/o la prescrizione quinquennale.
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Caro Collega, pur non avendo a portata di mano giurisprudenza di merito sui due argomenti, ti segnalo che: 1) nell’ipotesi da te indicata non potrebbe essere emesso il secondo verbale (art. 126 bis c.d.s.) poiché si è in presenza sicuramente di una causa esimente in capo all’azienda, proprio per l’elevato numero di dipendenti. Ove, peraltro, dovesse arrivare il verbale, vorrai proporre un ulteriore ricorso avverso lo stesso. Ti consiglio, peraltro, il ricorso in via amministrativa. 2) se l’opposizione è rivolta a contestare la formazione del titolo esecutivo, come nei casi da te indicati, potrai proporre l’impugnativa ai sensi dell’art. 615, cpc, dinnanzi al Giudice di Pace di Roma, avendo l’opponente, da quello che deduco, residenza (o sede) a Roma.
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22.06.09. Caro Frascari, un preavviso di fermo notificato il 30/05 u.s. che nasce da due cartelle esattoriali notificate dopo i 5 anni dalla data dei verbali, con che rimedio ed in che tempi si impugna? Le cartelle purtroppo non furono opposte e neanche i VAV presupposti.
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Potrai impugnare il preavviso (e gli atti ad esso presupposti) dinnanzi al Giudice di Pace, con l’opposizione ai sensi dell’art. 615, cpc (per la quale non vi sono termini o decadenze) sollevando l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito, atteso il decorso del termine quinquennale tra l’accertamento della violazione e la notifica della cartella di pagamento.
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19.06.09. Egregio Avvocato,
ho ricevuto una multa, con decurtazione di punti 10 e contestuale sospensione della patente.
Non ritengo di poter proporre ricorso, per assenza di validi motivi. Quindi la sanzione pecunaria verrà pagata..
Non ritengo però di comunicare il nome del conducente (e/o proprietario) della vettura.
Le chiedo, dunque, se in assenza di tale comunicazione si riesca a "salvare" i punti della patente.
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Egregio Collega, potrai non comunicare il nominativo del conducente in occasione della violazione, ed evitare, pertanto, la decurtazione dei punti sulla patente, però ti verrà successivamente notificato un ulteriore verbale di accertamento per la violazione dell’art. 126 bis del c.d.s. (per un importo di circa 260,00 Euro). Valuta tu se sia conveniente o meno.
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10.06.09. Gentile Collega, ho ricevuto un preavviso di fermo ammnistrativo relativo al mio motoveicolo fondato su una cartella esattoriale per violazione di norme del cds e su altra cartella esattoriale in materia di Tarsu. Entrambe le cartelle sono state opposte a suo tempo, per la prima è stata già notificata sentenza di accoglimento nel 2008, peraltro passata in giudicato; per la seconda avrò l'udienza di discussione in CTP il prossimo 6 luglio. Ho, nel frattempo, impugnato anche il preavviso di fermo dinanzi al Gdp ottenendo un'altra sospensiva dell'intero fascicolo che ho prontamente portato all'Equitalia Gerit insieme alla sentenza passata in giudicato e alla fissazione d'udienza in CTP, il tutto al fine di evitare l'iscrizione del fermo.
Mi è stato detto, tuttavia, che tutto ciò non impedisce l'iscrizione del fermo e che unica possibilità, oltre a pagare, sarebbe quella di ottenere lo sgravio degli importi dall'Ente impositore.
Cosa mi consigli di fare? Potrebbe essere utile notificare all'Equitalia Gerit un atto di diffida a procedere all'iscrizione del fermo?
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Carissimo Collega, ritengo che difficilmente, conoscendo oramai abbastanza bene la complicata organizzazione della macchina burocratica, potresti ottenere in breve tempo uno “sgravio” da parte dell’Ente impositore, sicché potresti tentare la via della diffida formale da notificare all’Agente della Riscossione. Peraltro, anche con tale azione preventiva, non mi stupirei se quest’ultimo procedesse alla trascrizione.
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8.06.09. Egregio collega due settimane fa ti avevo scritto per chiederti un consiglio in merito alla possibilità di impugnare un VAV elevato dalla P.L di Fiumicino per aver violato art. 142/9 c.d.s e per il quale mi è stata comminata la sanzione della decurtazione di 10 punti patente e sospensione patente. Come ti ho detto l'unico motivo a cui appligliarmi, che a dire il vero mi sembra poco fondato, è quello che nella circostanza andavo a quella velocità visto che dovevo prendere un aereo per andare a Milano per un'udienza. L'imbarco era previsto per le 8:00 e la multa mi è stata elevata alle 8:02 . Credo che non sia una valida giustificazione, ma come ti ho detto c'è poco da fare. Seguendo il tuo consiglio ho deciso di fare ricorso al Prefetto anzichè al g.d.p. Ora vorrei chiederti ulteriori chiarimenti. Lo inoltro direttamente al prefetto o tramite il corpo di polizia municipale? ovviamente il ricorso lo deve presentare mio padre quale destinatario della notifica del verbale ma nel corpo del ricorso lui dichiara che alla guida del veicolo c'era la figlia, che ha quindi commesso la violazione per il motivo già detto. A questo punto ti domando l'audizione personale va chiesta? In caso affermativo visto che io ero alla guida potrei chiedere di essere sentita io? Se non comunico subito che io ero alla guida, appena mi arriva l'altro verbale lo impugno dicendo che pende ricorso al prefetto? Oppure è il caso che invio la comunicazione dicendo che ero io alla guida? Cosa accadrà con la sospensione della patente se il ricorso verrà rigettato?
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Gentile Collega, inoltrerei il ricorso direttamente al Prefetto della Provincia di Roma (Via IV Novembre, 119/A, 00187 Roma), ed il ricorrente deve essere tuo padre, quale destinatario dell’accertamento. Chiederai l’audizione sulla circostanza segnalata, indicandoti come ulteriore teste. Il secondo verbale (art. 126 bis c.d.s.) non può essere emesso fino a quando non si concluderà il procedimento relativo al 1° verbale. Per ora, non inviare alcuna comunicazione.
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8.06.09. Caro Collega,
ho proposto opposizione ad una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative e mancato pagamento tassa automobilistica.
Il Giudice di Pace ha annullato la cartella, ma ancora non ho la sentenza - perchè non pubblicata - e ne chiederò copia con apposita istanza.
La Commissione Tributaria ancora non ha fissato l'udienza per decidere sulla prescrizione - da me invocata - per la tassa automobilistica.
Nelle more mi è stato notificato il preavviso di fermo.
Chi è il Giudice competente per l'opposizione al fermo che va fatta con ricorso o citazione?
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Caro Collega, avverso il “preavviso” potrai proporre, nel tuo caso, una duplice impugnativa: dinnanzi al Giudice di Pace (con citazione ex art. 615, cpc, senza termini e decadenze) per la parte relativa alle sanzioni amm.ve; dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (con ricorso entro 60 giorni) per la parte relativa al bollo auto.
Ti segnalo, ove non l’avessi già letta sul sito, la recentissima sentenza n. 10672/09 delle SS.UU. della Cassazione che ha confermato la impugnabilità del “preavviso”.
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4.06.09. Egr. Avvocato, Il 10/02 u.s. ho proposto ricorso al Prefetto di Roma tramite la Polizia municipale avverso un Vav in cui si assumeva che avessi violato l'art. 142/11-16 CdS ed ho chiesto l'audizione personale. Con raccomandata del 21/5, ma ritirata il 01/06 vengo
convocato in Prefettura per il giorno 23/07/2010. Che fare? Rinunciare all'audizione per fax e sperare nel silenzio-assenso o aspettare 14 mesi e non presentarsi (per me è impossibile) e far valere questo termine così lungo in un eventuale giudizio innanzi al GdP?
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Caro Collega, in situazioni simili, attesa la enorme distanza dalla data fissata per l'audizione, consiglio il cliente a non fare alcunché (né fax né presentarsi all'audizione stessa): quando, nel futuro,
dovesse essere notificata l'ordinanza ingiuntiva da parte del Prefetto, contesterei nel ricorso al Giudice di Pace l'illegittimità della procedura adottata dall'Amministrazione.
In ogni caso, per ora, ti sconsiglio ogni tipo di impugnativa.
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3.06.09. Gentile collega Frascari,
in data 16.03.2003 alla mia cliente è stata notificata contestazione di violazione al c.d.s. del 10.6.2003, contro la quale è stato presentato ricorso al Prefetto di Roma il 16.06.03, in esito a cui nulla è stato notificato dalla prefettura. Il il 30.06.08 è giunta notifica della cartella di pagamento relativa alla predetta violazione emessa il 23.06.08, contro la quale è stato depositato ricorso al G.di P. di Roma in opposizione ex art. 23 L. 689/81, dichiarato pochi giorni or sono con ordinanza inammissibile (a fronte della richiesta devo a tutt'oggi ancora averne copia dal cancelliere).
il 26.01.09 è arrivato sollecito di pagamento, contro il quale ho depositato ulteriore ricorso al G.di P. di Roma il 10.2.09 , tutt'oggi senza fissazione d'udienza.
Il 30 u.s. è stato notificato preavviso di fermo dell'autoveicolo (con termine 20gg. per pagare).
Come impugnare detto provvedimento per impedire l'iscrizione al P.R.A. ??
La cliente intenderebbe pagare , cosa che io non condivido, ma ove ciò avvenisse posso rivendicare l'importo ed il danno, oltre alle spese legali??
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Egregio Collega, andiamo con ordine: la declaratoria di inammissibilità è corretta in quanto avverso la cartella avresti dovuto promuovere (ma lo puoi
fare ancora oggi, anzi te lo consiglio vivamente, in considerazione della circostanza che per promuovere tale impugnativa non vi sono termini e/o
decadenze) l'opposizione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cpc. Lo stesso rimedio, in ogni caso, potrai esperire avverso il sollecito (per il quale,
se come presumo la contestazione formulata con il ricorso ai sensi della L. 689/81 è la medesima, sei egualmente...a rischio di inammissibilità) nonché
il preavviso di fermo. Per quest'ultimo, ti segnalo la recentissima sentenza delle SS.UU. della Cassazione (n. 10672/09) con la quale è stato riaffermato il principio della impugnabilità del cd. "preavviso di fermo". In ogni caso, se la Cliente dovesse pagare quanto (illegittimamente) richiesto per il principio del "solve et repete" potrai richiedere all'Agente della Riscossione, con una azione giudiziaria di ripetizione dell'indebito, la
restituzione, nonché l'eventuale danno (anche in questo caso, v. sul sito la recentissima sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 3057/09) e,
naturalmente, le spese di lite.
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21.05.09. Egregio collega, vorrei chiederti un consiglio. Ho ricevuto la notifica di un verbale da parte della P.L di Fiumicino per aver violato l'art. 142 /9 cds poichè circolavo a 105 km/h superando di 45 km/h il limite di 60 previsto su quel tratto di strada. La velocità è stata determinata dall'apparecchiatura Traffiphot III Rr. PhotoredV dotata di valida taratura sit. L'apparecchiatura è opportunamente segnalata dalla segnaletica di preavviso e l'accertamento è stato effettuato da personale della PL. Naturalmente mi hanno comminato come sanzioni accessoria decurtazione di 10 punti patente e sospensione patente. Vorrei sapere come fare ad impugnare il verbale e soprattutto a limitare i danni, considerato che la macchina è intestata a mio padre. Effettivamente quel giorno andavo veloce perchè dovevo prendere aereo alle 8,30 per fare udienza fuori ed ero in estremo ritardo. La multa è stata elevata alle 8:02 . Ho il biglietto aereo e potrei certificare l'udienza. Secondo te questo motivo potrebbe in qualche modo essere accolto da un giudice di pace? in ogni caso come posso fare per accollarmi le sanzioni accessorie?
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Cara Collega, non mi avventurerei con il ricorso al Giudice di Pace (di Fiumicino), ma farei quello in via amministrativa al Prefetto di Roma, motivandolo adeguatamente.
Per la sanzione accessoria della decurtazione, in costanza del ricorso avverso il verbale principale, essa non potrà essere eseguita fino a che il procedimento non sarà concluso.
Per ora, pertanto, non fare alcuna comunicazione e, in caso di accoglimento dello stesso ricorso (come ti auguro), non verrà effettuata alcuna decurtazione dei punti.
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12.05.09. Caro Collega,
avverso le sentenze del Gudice di Pace che hanno per oggetto ricorsi in opposizione ex art. 22 L. 689/81, va proposto appello con citazione o con ricorso?
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Caro Collega, non esiste una norma specifica che preveda le modalità di introduzione dell’appello avverso le sentenze rese dal Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, se non la stessa Legge n. 689/81, la quale prevede il ricorso: per tale motivo, almeno fino all’anno scorso introducevo gli appelli con tale tipologia di atto.
Peraltro, dopo numerose “contestazioni” sollevate soprattutto dalla difesa del Comune di Roma, nonché da numerosi giudici (i quali ritenevano più corretta la forma dell’atto di citazione, con il contenuto previsto dall’art. 163, cpc e la espressa menzione dell’invito all’appellata a costituirsi in giudizio nei termini indicati dallo stesso articolo), qualcuno di questi ha disposto il mutamento del rito, sicché, al fine di evitare “problemi”, attualmente introduco l’appello con la citazione. Tutto questo ha, per altro verso, il vantaggio di non costringere l’appellante a monitorare la fissazione dell’udienza al fine di richiedere le copie del ricorso e del provvedimento di fissazione per la successiva notifica.
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29.04.09. Egregio Collega,
nel caso di ricorso al prefetto contro una sanzione amministrativa da circolazione stradale con richiesta di audizione personale, quando i
tempi relativi alla sospensione dei termini conseguenti alla convocazione risultano essere eccessivi? Tale eccesso, pur in mancanza
di espliciti limiti temporali alla sospensione, può costiture motivo di ricorso al GdP e con quali riferimenti normativi? Forse la L. 241/90,
nonostante una copiosa giurisprudenza contraria?
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Caro Collega, ritengo che la sospensione dei termini per 18/24 mesi, così come pretenderebbe attualmente la Prefettura di Roma, sia assolutamente eccessiva e possa essere fatta valere in occasione della (più che probabile)
successiva impugnativa dell’ordinanza ingiunzione. Personalmente, non mi avventurerei ad impugnare autonomamente la convocazione per l’audizione, solo perché disposta per l’anno successivo.
In ogni caso, non mi risulta che ci sia ancora giurisprudenza di legittimità sull’argomento.
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7.04.09. Caro Collega, i termini a comparire per le citazioni ex art. 615 1° comma c.p.c. sono 45 o 90 giorni?
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Caro Collega, il termine per citare a comparire nell’opposizione ex art. 615, primo co., dinnanzi al Giudice di Pace è di 45 giorni, così come disposto dall’art. 318, secondo co., cpc.
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28.03.09. Gentile Collega, vorrei sapere se la sentenza di rigetto del Giudice di Pace relativa ad una sanzione amministrativa , è ricorribile solo per Cassazione.
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Gentile Collega, l’art. 26 del decreto legislativo n. 40/2006 ha previsto la generale appellabilità in Tribunale delle sentenze in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, riformando così l’art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689.
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24.03.09. Egregio avvocato, per cortesia può dirmi quali sono i tempi di risposta del Prefetto nel caso di ricorso nel quale non si chiede l'audizione personale e presentatogli tramite il Comando di polizia municipale. Il termine resta sempre di 180 gg. dalla ricezione del ricorso o si accorcia a 150 gg?
Inoltre nell'ordinanza ingiunzione non sono specificati i
termini entro cui lo stesso è stato trasmesso alla Polizia
municipale per le deduzioni ed i tempi di risposta della stessa al Prefetto.Di questa tempistica non si fa menzione. Può costituire, questo, motivo di ricorso al Gdp?
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Egregio Collega, i termini per l'emissione dell'eventuale ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto non variano nel caso in cui non venga
richiesta l'audizione personale, sicché sono di 180 giorni oppure di 210 giorni, a seconda che il ricorso sia stato presentato direttamente al Comando della polizia oppure per il tramite della Prefettura. La convocazione per l'audizione determina solamente la sospensione temporanea (ma, certamente, non per il periodo di tempo...biblico che vorrebbe l'Amministrazione) del procedimento e dei termini. Ricorda, inoltre, che il Prefetto deve provvedere alla notifica dell'ordinanza entro il termine di 150 giorni dalla sua emissione. Ritengo, infine, che nell'ordinanza ingiunzione sia assolutamente necessaria l'indicazione delle date precise dei vari passaggi del procedimento amministrativo, sicché la mancanza della stessa sia motivo di nullità e/o annullabilità del provvedimento (in tal
senso, v. G.di P. Roma, Dr. Colarusso, sent. n. 45263/07 ed altre).
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20.03.09. Egregio Collega, ho un quesito da porti in merito al preavviso di fermo amministrativo di veicoli. Nel dettagli: ho notificato un atto di citazione ex art. 615 cpc alla GERIT avverso un preavviso di fermo amministrativo notificato alla mia segretaria. A prescindere dal merito della questione, la Gerit si è costituita eccependo la carenza di interesse ad agire da parte nostra trattandosi solo di un preavviso di fermo e non di un fermo amministrativo vero e proprio. A sostegno delle proprie difese, hanno indicato talune sentenze di Cassazione che, effettivamente, sembrano dar loro ragione. Mi piacerebbe sapere se sei a conoscenza di pronunce che, al contrario, riconoscono un interesse ad agire in simili situazioni.
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Caro Collega, la sentenza che la Gerit utilizza (per la parte che a loro interessa, naturalmente: se la esibissero in toto, forse si…vergognerebbero di fare altrettanto, in quanto essa è veramente devastante per quanto li riguarda nel resto delle motivazioni di diritto) afferma un principio che ritengo essere sacrosanto già da tempo: il preavviso, così com’è, non è un atto autonomamente impugnabile. Al contrario, l’impugnativa (con il ricorso ex l. 689/81 o con il 615, a seconda delle motivazioni addotte) deve essere rivolta ANCHE agli atti ad esso presupposti, ovvero alle cartelle ed ai verbali sottesi.
Il vero problema per il cittadino (ma, a leggere la sentenza della Cassazione n. 20301/08, un grandissimo “problema” soprattutto per la Gerit) è la circostanza che successivamente alla notifica del preavviso, non si riceve null’altro (mentre la legge prevede la “comunicazione preventiva dell’iscrizione”) e, se è fortunato, si accorge di avere il fermo trascritto solo nel momento in cui vorrebbe pagare il bollo auto e ciò non gli viene consentito.
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17.03.09. Egregio collega, oggi ho ricevuto notizia di un preavviso di fermo amministrativo di motoveicolo per una cartella esattoriale impugnata innanzi al Gdp perchè mai notificato il verbale presupposto.Nel decreto di fissazione dell'udienza il Gdp non sospendeva l'esecuzione e dopo una prima udienza, ha rinviato al 27 p.v. per la discussione (nonostante avessi deposito il certificato storico di resid. che provava il diverso indirizzo del mio perchè abitante ad un numero civico diverso).
Il preavviso di fermo è stato preso oggi dalla donna di servizio della vecchia casa di residenza del mio dalla quale si è trasferito nel 2001. E' vero che non si può procedere al fermo ammin. di veicoli per sanzioni relative al C.d.S? Inoltre se dovessi pagare ben 410,00 euro, quando sarebbero rimborsati in caso di vittoria innanzi al G.d.p? A parte il fatto che potrei attendere l'esito dell'udienza del 27 ( fra 10 gg.), in generale cosa mi consigli di fare?
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Gentile Collega, andiamo con ordine relativamente al preavviso notificato al tuo cliente. 1) In ogni caso il preavviso è stato ritirato dalla donna di servizio della “vecchia casa”, sicché è stata sanata ogni eventuale nullità di notifica; 2) il fermo veicoli avente come presupposto le sanzioni amministrative è assolutamente regolare; 3) nel caso in cui ci siano buone probabilità di successo nell’impugnativa del preavviso di fermo (come mi sembra di capire nel caso del tuo cliente…), sconsiglio vivamente di pagare l’importo richiesto dalla Gerit. Piuttosto, provvedi sollecitamente all’impugnativa, chiedendo la sospensione dell’esecutorietà; 4) ti consiglio di proporre l’opposizione ex art. 615 dinnanzi al Giudice di Pace, sollevando la stessa eccezione (nullità della notifica del verbale presupposto alla cartella) che hai già sollevato in precedenza.
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16.3.09. Gentilissimo Collega, ritieni che la diffida di pagamento inviata dalla Equitalia, successivamente
alla cartella di pagamento, sia atto autonomamente impugnabile ancorchè non indichi modalità e termini di impuganzione?
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Gentile Collega, la diffida (come pure il sollecito) di pagamento sono atti impugnabili nel caso in cui con essa si venga a conoscenza per la prima volta di atti presupposti che non sono mai stati notificati all’opponente.
Tale funzione “recuperatoria” dell’impugnativa è stata affermata dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 16293 del 24.7.2007.
Ritengo che la forma più corretta dell’impugnativa sia l’opposizione ex art. 615, cpc.
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10.3.09. Gentilissimo Clemente, ho proposto opposizione ai sensi dell'art 615 cpc, 2 comma (ma nei termini del 617 cpc), contestando alcuni vizi di una cartella di pagamento quali la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione, l'illegittimità delle maggiorazioni, la tardività della notifica, l'autenticità delle copie prodotte ed infine la nullità della notifica di due verbali su quattro oggetto della cartella. In prima udienza ho prodotto un certificato di residenza della ricorrente che dimostrava che la stessa risiedeva all'estero da anni e che pertanto non aveva avuto conoscenza di alcuna delle notifiche. Il giudice ha parzialmente accolto l'opposizione dichiarando la cartella nulla per quanto concerneva i due verbali di cui sopra.
I miei dubbi sono i seguenti:
1) la produzione in giudizio del certificato di residenza che dimostrava che la ricorrente al tempo della notifica di tutti gli atti era residente all'estero si può considerare validamente eseguita e, pertanto, non poteva giustificare un annullamento di tutta la cartella?
2) la Equitalia può andare avanti nell'esecuzione di una cartella solo parzialmente valida?? o dovrebbe notificare una nuova cartella con importo ridotto??
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Gentile affezionata Collega, ritengo che l'accoglimento parziale sia dovuto
al fatto che, come Tu stessa hai affermato, avevi dedotto la nullità della notifica di solo 2 verbali su 4, sicché in udienza non avresti potuto arbitrariamente variare il "petitum", pur se in assenza di contestazione delle opposte.
Quanto al secondo quesito, a mio parere dovrebbero annullare la cartella
parzialmente annullata ed emetterne una nuova, anche se capita spesso di "rileggere" la stessa cartella nell'importo ridotto ricompresa in atti
successivi (diffide, solleciti,ecc.).
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10.3.09. Caro Clemente, ti scrivo in merito ad un procedimento relativo ad un avviso di mora susseguente ad una cartella di pagamento mai pervenuta alla mia assisitita perchè residente altrove ormai da tempo (il giudice di pace adito ha ritenuto di non sospendere la procedura perchè non ha ritenuto che l'avviso di mora fosse un atto di per sè impugnabile nè, con esso, le cartelle sottosotanti, in quanto non erano nella disponibilità della mia assisitia). La prossima udienza è a maggio 2010.
La mia assisitita ha altresì ricevuto per la medesima questione un atto di iscrizione di ipoteca presso l'immobile di sua proprietà in cui ha l'attuale residenza.
Ho dei dubbi su come agire:
a) ritornare dal giudice del procedimento già instaurato e chiedere una sospensione della procedura: in tal caso devo fare un atto autonomo (700 cpc) o basta la mera richesta di sospensiva formulata nella citazione ex art 615?
b) instaurare un procedimento autonomo impuganando il nuovo atto notificato alla cliente: in tal caso mi confermi che devo fare un opposizione all'esecuzione, a questo punto già iniziata? ed è sempre competente funzionalmente il giudice di pace? oppure si segue il criterio della competenza per materia o per valore?? ovvero è competente la commissione tributaria, come scritto sull'atto ...se non ricordo male in casi analoghi la commissione tributaria si è si è dichiarata incompetente..
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Gentile Collega, agirei su due fronti: 1) utilizzerei l’iscrizione d’ipoteca al fine di cercare di ottenere la sospensione dell’esecutorietà dell’intimazione e della cartella ad essa presupposta, documentando, così, il “periculum in mora” della tua assistita; 2) impugnerei la stessa iscrizione dinnanzi al G. di P. con l’opposizione ex art. 615 cpc (ad oggi ho seguito questa strada con successo, anche perché il Tribunale si sta, sempre più frequentemente, dichiarando funzionalmente incompetente per le “sanzioni amministrative”).
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3.03.09. Egregio Professore,
mi permetto di scriverLe pur non essendo ancora un avvocato, ma una semplice
studentessa di Giurisprudenza, amante del diritto ...... navigando su internet e cercando la soluzione al mio problema, ho trovato questo sito.
Spero Lei voglia rispondere alla questione che Le vorrei sottoporre.
Il mio compagno ha ricevuto una cartella esattoriale dalla Equitalia Gerit la notifca è del 4 02.u.s. il valore 2.051,00 euro: la cartella è stata emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative. Nel settembre 2007 una
pattuglia della P.S. redigeva a suo carico un verbale per la violazione degli artt. 173 e 193 CdS. Il mio compagno proponeva immediato ricorso al Prefetto tramite deposito dello stesso al Comando della Polizia di Villa Glori in
Roma.
Il Prefetto non si è mai pronunciato nei termini di legge; tra l'altro, nel ricorso presentato si chiedeva l'audizione personale.
Nessun atto è stato, pertanto, notificato al mio compagno, neppure ex art. 140 cpc, il quale si è visto notificare solo la cartella esattorale.
Avendo pochissimo tempo, come si può procedere per il ricorso ? Proporlo dinanzi al GdP, oppure ex art. 615 cpc come spesso lei consiglia ? in realtà vorremmo evitare spese legali, potendo stare dinanzi al GdP personalmente, ma quali sarebbero le conseguenze ?
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Gentile Amica, mi auguro futura Collega, senza dubbio devi procedere all'impugnativa della cartella con l'opposizione ex art. 615, cpc, dinnanzi
al Giudice di Pace competente, segnalando la irregolare formazione del titolo, attesa la precedente proposizione del ricorso al Prefetto.
Puoi tranquillizzarti per i termini in quanto detta impugnativa non prevede termini né decadenze, però ti consiglio di attivarti il prima possibile per
evitare future...sorprese da parte dell'Agente della Riscossione.
In ogni caso, dovrai rivolgerti ad un avvocato perché, per il 615 non è prevista l'"autodifesa" se non si è abilitati.
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24.2.09. Caro Collega, ho da sottoporti il seguente quesito al quale spero tu mi possa dare risposta:
devo effettuare impugnativa di iscrizione ipotecaria da parte della Gerit, per un credito inferiore agli euro 8.000, che fare? Agisco ex art. 615 c.p.c. davanti al GdP?
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Cara Collega, se si tratta di credito derivante da sanzioni amministrative, senza dubbio proporrei una opposizione ai sensi dell’art. 615, cpc, dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente (luogo ove si trova l’immobile oggetto dell’iscrizione ipotecaria).
Se vi sono tributi e/o imposte, ti rammento che è necessario proporre il ricorso entro 60 gg. alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Solleva, in limine, l’eccezione di nullità dell’iscrizione in quanto relativa ad eventuali crediti dell’amministrazione inferiore agli 8.000 euro.
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23.2.09. Egregio collega, ho seguito i tuoi seminari e li ho trovati molto utili essendo per me ostica la materia ma molto richiesta da parenti e clienti. Ho un problema che di seguuito ti espongo confidando nella tua esperienza e preparazione. Sono stati notificati ad una parente molto vicino a me, 19 verbali per violazione degli art 7/9 -14 del nuovo cds (accesso zona ztl senza autorizzazione). Le rilevazioni in alcuni giorni sono state anche più di due.
La causa è stato un grossolano errore sulla data di scadenza del permesso, il conducente era convinto che fosse ancora valido. La motivazione dell'ingresso era per esecuzione lavori di mautenzione edilizia per immobile sito nella zona a traffico limitato.IL proprietario, resosi conto dell'errore ha provveduto a rinnovare il permesso. Il quesito è: con quale forma posso impugnare i verbali e ci sono sentenze che possano ricodurre al pagamento di solo alcuni di essi per errore evidente e buonafede del trasgressore o qualcosa di simile?
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Gentile Collega, pur non avendo a portata di mano giurisprudenza in tal senso, ritengo che sarebbe opportuno impugnare i verbali (potresti proporre
un unico ricorso "cumulativo", naturalmente ai sensi della L.689/81) esponendo con chiarezza la vicenda e, soprattutto, sottolineando la buona
fede e l'evidenza dell'errore, anche in considerazione della esistenza di un
permesso di accesso, precedente e successivo agli accertamenti delle violazioni opposte.
Confidando nell'assegnazione ad un giudice che comprenda tutti gli aspetti della vicenda stessa, potendo decidere anche secondo "equità e buon senso", il giudizio potrebbe avere un esito favorevole, totale o parziale (con la riduzione dell'importo complessivamente dovuto).
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18.2.09. Caro Professore,
quando ancora non avevo avuto il piacere e la fortuna di conoscerti (adesso non farei mai un errore del genere!) ho citato ex art. 615 1° comma, dinanzi il Giudice di Pace, il COMUNE DI ROMA e l'EQUITALIA GERIT opponendomi ad una diffida di pagamento per sanzioni amministrative di € 3.728,10, eccependo la mancata notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione del diritto al pagamento delle cartelle esattoriali.
Alcune cartelle facevano poi riferimento a verbali notificati 6 anni prima!!!
Ovviamente anche di queste ultime ho eccepito l'intervenuta prescrizione.
Il COMUNE, nel costituirsi, ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace poiché l'atto introduttivo era stato notificato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non ai sensi della L. 689/81.
La causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione preposta.
Nel precisare le conclusioni, posso contrastare validamente l'eccezione sollevata dal COMUNE o è più conveniente chiedere termine per riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente per valore?
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Caro Collega, anche io al posto tuo avrei agito in questo modo: a mio parere, infatti, la competenza per valore fino ad 15.493 Euro è determinata dalla “materia” delle sanzioni amministrative e non dal tipo di rito utilizzato per l’impugnativa.
Considera che, addirittura, in Tribunale sempre più costantemente si dichiarano incompetenti sulla materia delle sanzioni amministrative, a favore del Giudice di Pace, il quale sarebbe in ogni caso competente (pertanto, anche per importi superiori ai 15.493 Euro!!!).
Purtroppo, però, ci sono ancora (per fortuna, pochi…) giudici di pace che non la pensano così.
Contesterei, in ogni caso, l’eccezione sollevata dal Comune e, semmai, chiederei al giudice che l’eventuale declaratoria di incompetenza fosse dichiarata con ordinanza (come statuito anche da Cass. SS.UU. sente n. 21858/07) e non con sentenza, al fine di poter riassumere con maggior sollecitudine il giudizio in Tribunale (ciò, visti i tempi biblici per le pubblicazioni delle sentenze presso l’Ufficio del G. di Pace).
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7.2.09. Caro Collega,
desidero ringraziarti delle utili indicazioni fornite durante l'incontro del 04 Feb. esposte in modo chiaro e conciso.
Sto preparando due ricorsi personali che scadono il 10 Feb. Il primo riguarda un VAV nel quale si assume il superamento della vel max consentita rilevata mediante autovelox SODI 104/c2 omologato nel 2005 e tarato a Luglio 2008. Si tratta di una postazione fissa sull'autostrada A/14 e si dice testualmente che "l'apparecchiatura della quale è stata previamente verificata la corretta installazione...è stata azionata secondo le disposizioni dell'art. etc, etc. da Ass. Mazzotta Giacomo che ha presenziato a tutte le operazioni di funzionamento" : ho perplessità sia sulla qualifica di tale Mazzotta G. sia sulla necessità della presenza di un soggetto o di una pattuglia accanto all'Autovelox (che oltretutto so essere di quelli che non lasciano scampo). In calce al VAV c'è poi, scritto: "Sottoscrizioni
Verbalizzante ASS MODEO Massimo" senza alcuna firma e nella relata di notifica c'è il nome dell'Ag. notificatore e del Responsabile del procedimento anche qui tutto non firmato. Per ultimo, sulla busta non sono presenti timbri postali, ma alla Polstrada risulta la notifica il 12 Dic.
Nel secondo VAV spedito dalla Pol. Mun. di Roma, XVIII Gruppo, l'agente accertatore Vattuone sostiene che mio marito con la sua auto violava "l'art. 148/11-16 C.d.S. perchè sorpassava veicoli fermi per arresto circolazione portandosi contromano". Mio marito non ricorda minimamente di aver commesso questa infrazione anche se qualche volta ha percorso la strada indicata. Il verbale, inoltre, non è firmato perchè "redatto con sistemi informatizzati . La firma autografa del rappresentante dell'uff. che ha redatto l'atto è sostituita dal soggetto responsabile", ma quando cerco il nome del sogg. responsabile leggo genericamente: "il Comandante di gruppo pro tempore".
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Gentile Collega, innanzitutto, grazie per i complimenti: un motivo ulteriore per spingerci a promuovere ulteriori simili iniziative.
Per quanto riguarda i quesiti che mi poni, relativamente al primo verbale, ritengo che non ci sia molto da contestare. Era presente un pubblico ufficiale (della Polstrada) che ha controllato lo svolgersi regolarmente delle operazioni di verifica del funzionamento dell’apparecchio nonché quelle successive di accertamento della violazione. Inoltre, per la Cassazione (orientamento oramai univoco) non è necessaria la firma autografa del compilatore e del responsabile del procedimento quando la stampa avviene con modalità meccanografiche. L’assenza del timbro sulla busta, poi, è un problema delle Poste, non certo di chi spedisce il plico. L’unica contestazione sollevabile sarebbe quella della eventuale mancata indicazione (che deve avvenire con ben precisi cartelli segnaletici da porre precedentemente al luogo ove si trova l’autovelox) della presenza della postazione della Polstrada.
Quanto al secondo verbale, nel ribadire le perplessità sulla mancanza della firma, puoi proporre ricorso al Prefetto (che, personalmente, preferisco decisamente a quello in via giudiziaria per simili fattispecie) sulle circostanze oggetto dell’accertamento, chiedendo l’audizione personale sulle stesse e …confidando nella lentezza della burocrazia.
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5.02.09. Caro Collega,
complimenti per la conferenza di ieri, volevo porti qualche quesito ma ho
preferito lasciare spazio ad altri colleghi che Ti "assalivano" per poter
attingere alla Tua ormai famosa preparazione in materia.
Sarò sintetico:
1) ho proposto ricorso ex art. 22 avverso una cartella esattoriale, eccependo la nullità della notifica dei verbali presupposti (era stata effettuata direttamente al portiere senza invio della raccomandata con a/r) e la prescrizione. L'udienza è stata fissata per il 19/6 p.v., ma, nelle more, è stato notificato alla mia cliente un sollecito di pagamento. Devo
impugnarlo ex art. 615 o devo attendere l'esito del ricorso ex art. 22?
2) Dinanzi al Prefetto può essere chiesta l'audizione del difensore della parte o solo di quest'ultima?
3) A Tuo parere è legittimo che l'audizione si risolva nella firma di un
modulo nel quale c'è scritto che ci si riporta ai motivi già esposti nel ricorso e non già in una reale audizione cone richiesto?
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Caro affezionato Collega, innanzitutto, grazie per i tuoi complimenti. 1)
Trattandosi di una semplice comunicazione "informale" (peraltro, impugnabile come affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la nota sentenza n.
16293/07), inviata per posta ordinaria, il sollecito potrebbe...non essere mai pervenuto al destinatario, sicché nel tuo specifico caso (essendo stata
regolarmente notificata la cartella ad esso presupposta) attenderei l'esito del ricorso da te precedentemente proposto; 2) Nel procedimento amministrativo dinnanzi al Prefetto è prevista l'audizione personale del ricorrente, ma nulla vieta che possa essere chiesta l'audizione anche di
altre persone (purché, naturalmente, sulle circostanze indicate nel ricorso); 3) La trasmissione del modulo inviato dalla Prefettura non deve considerarsi una "audizione scritta", bensì una conferma di quanto scritto nel ricorso. In ogni caso, ritengo, si possa non trasmettere alcunché e non presentarsi all'audizione (ciò è facoltà del ricorrente), confidando nella Prefettura...
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4.02.09. Gent.mo Collega,
ho appena seguito il Corso tenuto sull'impugnazione delle sanzioni
amministrative e ti ringrazio dei preziosi consigli che ci hai fornito. Ho
un quesito di carattere personale.
Ho ricevuto una lettera del Comune di Roma con la quale si comunica
l'avvenuto deposito presso la Casa Comunale (Via Caprilli 11) di un verbale
di accertamento di una violazione del Codice della Strada, per
irreperibilità presso il mio domicilio.
Il verbale sarebbe stato emesso il 3 luglio 2008 e si dice che il deposito
è avvenuto l'11 novembre 2008. Tuttavia la busta contenente la lettera reca
un timbro di invio del 30 dicembre 2008 e il ritiro del verbale è avvenuto
il 15 gennaio 2009 (non ricordo esattamente il giorno in cui la lettera è
arrivata a casa ma sicuramente l'ho ricevuta al rientro dalle vacanza di
Natale, quindi ritengo il 7 gennaio 2009).
Di qui la domanda: quale data vale ai fini della notifica del verbale?
l'11 novembre 2008 (data di deposito presso la Casa Comunale), nel quale
caso la notifica sarebbe stata eseguita nei 150 giorni, il 30 dicembre 2008
(data di spedizione della lettera) nel qual caso sarebbero decorsi i 150 gg
dalla violazione, oppure addirittura il 15 gennaio 2009 (data del ritiro
del verbale presso la Casa Comunale)?
Nel caso vi siano gli estremi per sostenere la tardività della notifica del
VAV, quale procedura mi consigli, ricorso al prefetto o ricorso al GdP?
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Gentile Collega, nel ringraziarti per l'interesse manifestato per l'odierno
incontro (e prometto che ci saranno numerose altre occasioni per discutere
su questa interessante ma complicata materia), ti devo comunicare che la
data da considerare al fine del perfezionamento della notifica per il Comune è quella del deposito presso la Casa Comunale, sicché la stessa è avvenuta tempestivamente.
In ogni caso, per quanto riguarda i verbali di accertamento (tranne che in
casi di evidente nullità o di tardiva notificazione degli stessi), consiglio
sempre il ricorso in via amministrativa (al Prefetto).
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2.02.09. Caro Collega,
l'art. 1 comma 153 della L. 244/07 (finanziaria 2008) comma 35 bis prevede che gli agenti della riscossione (es. EQUITALIA GERIT) non possano richiedere il pagamento di sanzioni amministrative non pagate allorché siano passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
Ma come si identifica la data della consegna del ruolo?
Sulla cartella, infatti, c'è solo scritto quando il ruolo è stato reso esecutivo, non quando il ruolo è stato consegnato.
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Caro Collega, la data della consegna del ruolo dovrebbe essere documentata da parte dell’ente impositore su semplice richiesta del contribuente ma, ad oggi, non mi risulta che ciò si sia mai verificato.
Per superare tale problematica, ritengo, in ogni caso, che si possa richiedere al giudice dell’opposizione di ordinare allo stesso ente, ai sensi degli artt. 210 e 213, cpc, l’esibizione in giudizio della documentazione attestante tale fondamentale circostanza.
Ciò, almeno, fino a quando non verrà imposto alla Gerit (circolano “voci di corridoio” sulla prossima modifica delle indicazioni contenute negli atti notificati dallo stesso Agente della Riscossione) di indicare espressamente tutti i dati relativi alla “genesi” del ruolo esattoriale.
Cordiali saluti.
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29.01.09. Caro Collega, nel giugno del 2008 ho presentato un ricoso ex art. 22 L. 689/81 dinanzi al Tribunale, avverso una cartella esattoriale di € 49.000,00 eccependo sia la prescrizione (erano passati più di 5 anni tra la notifica dei verbali presupposti e la notifica della cartella) che il vizio di notifica dei verbali che recavano alcuni la dicitura "compiuta giacenza" ed altri "sconosciuti" dicitura in netto contrasto tra di loro.
Dopo aver assistito proficuamente ai tuoi corsi, mi sono accorto che ho sbagliato.
L'udienza è tra qualche giorno.
.... A parte il suicidio, quali altre strade posso percorrere secondo Te?
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Caro Collega, nessun suicidio: per quanto riguarda la prescrizione, l’unico rimedio è l’opposizione ai sensi del 615, cpc, per la proposizione della quale, peraltro, non ci sono termini e decadenze. Per le irregolarità della notifica dei verbali presupposti, al contrario la via da te seguita è certamente quella corretta.
Pertanto, attendi l’esito del giudizio da te introdotto e, nel caso di accoglimento solo parziale (per i verbali irregolarmente notificati), proponi successivamente un 615 (considerato il valore della cartella, presumo sempre dinnanzi al Tribunale.
In bocca al lupo…
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26.01.09. Egregio Collega,
ho assistito oggi alla conferenza che hai tenuto presso l'auditorium della Cassa Forense e vorrei sottoporti un quesito.
Ad un cliente è stata notificata una "Intimazione di pagamento" dalla Equitalia Gerit S.p.A. pena, "/se non pagherà /(entro 5 giorni)/, procederemo ad esecuzione forzata/".
L'atto dal quale scaturisce quest'intimazione è un verbale della Polizia Municipale di Roma notificato al portiere senza la seconda raccomandata (abbiamo già verificato).
Come deve essere trattato questo atto, alla pari di un preavviso di fermo?
E' possibile presentare un'opposizione ex art. 615 c.p.c.?
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Caro Collega, l’intimazione di pagamento (che corrisponde al vecchio “avviso di mora”) ha come presupposto una cartella di pagamento e NON un verbale di accertamento, sicché la eccezione della irregolare notifica del verbale (a sua volta presupposto alla cartella) doveva essere formulata nei termini di legge (30 giorni), con ricorso ai sensi della L. 689/81 all’atto della notifica della cartella stessa.
Potrai proporre lo stesso tipo di ricorso (negli stessi termini perentori) avverso la intimazione di pagamento NEL SOLO CASO in cui anche la cartella sia stata notificata irregolarmente.
Se non sei sicuro di ciò, prova comunque la strada del 615, cpc, e…incrocia le dita!
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26.01.09. Caro Collega,
ho da sottoporti il seguente quesito:
il mio cliente è in possesso di numerosi "estratti di ruolo" notificatigli dalla Equitalia Gerit SpA, relativi a cartelle esattoriali derivanti non solo da violazioni al CdS ma anche dal mancato pagamento di tributi di vario genere e previdenziali.
Ora ti chiedo: gli estratti di ruolo sono autonomamente impugnabili? o altrimenti dovrò chiedere e a chi le cartelle esattoriali cui si riferiscono per poter effettuare l'impugnazione?
Spero mi fornirai una risposta al più presto.
Un caro saluto.
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Gentile Collega, purtroppo la “semplice” stampata relativa alla propria posizione debitoria non è un atto autonomamente impugnabile: per un breve periodo di tempo, su richiesta del diretto interessato, la Gerit rilasciava copia conforme delle cartelle ma, per quanto mi risulta, attualmente ciò non è più possibile.
In ogni caso, ti consiglio di comunicare al tuo assistito di attendere la notifica di un prossimo atto (che, conoscendo oramai molto bene la stessa Gerit, dovrebbe avvenire sicuramente) che impugnerai, eventualmente recuperando anche il diritto all’impugnativa degli atti ad esso presupposti.
Cordiali saluti.
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Illustre Collega, Ti vorrei porre il seguente quesito: se l'avvocato si costituisce in giudizio (opposizione a sanzione amministrativa) per rappresentare l'opponente dopo che questi si era già costituito personalmente con un ricorso piuttosto scarno, si possono ampliare le eccezioni? O valgono le rigide norme preclusive? In breve: a seguito del ricorso presentato personalmente dal mio cliente, la polizia municipale si era costituita (in udienza) presentando una articolata comparsa di risposta. Il cliente ha ottenuto un rinvio per esaminare la comparsa e mi ha interpellato per costituirmi come difensore. A questo punto posso presentare una memoria integrativa con nuovi motivi? Cosa posso fare?
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Ti costituisci in giudizio con comparsa di costituzione del nuovo procuratore. Naturalmente, il thema decidendum, è già stato delineato con il ricorso introduttivo. Ora, nella comparsa, contesterai i punti delle deduzioni formulate dall’amministrazione e, per quello che ti sarà possibile, nel rispetto della legge, cerca di “ampliare” i motivi. In ogni caso, solitamente la Polizia si costituisce a mezzo di un proprio funzionario e non di un legale, sicché in udienza, probabilmente, non dovrebbero sollevare eccezioni sulle eventuali nuove domande formulate. L’unico problema potrebbe derivare dal giudice. Tu, comunque, in caso di contestazione, potrai sostenere che i tuoi nuovi motivi si sono resi necessari al fine di contrastare le eccezioni avverse.
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Caro Frascari, vorrei avere un parere, vista la tua ineguagliabile bravura in materia, in merito ai quesiti che ti sottopongo: ad un mio assistito è stata recapitata una "diffida di pagamento” della Gerit contenente dieci cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative, precedentemente notificate. Devo proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c.? Inoltre molti verbali risalgono al 2003 ed i ruoli delle cartelle esattoriali del 2007, questo può essere un possibile motivo da inserire nell’opposizione?
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Per quanto riguarda il primo quesito posso confermarti che la diffida, così come pure il sollecito, è un atto certamente impugnabile, così come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 16293 del 24.7.2007); gli strumenti a disposizione sono quelli previsti anche per la impugnativa delle cartelle (ricorso ex l. 689/81, opposizione ex 615, cpc ed opposizione ex art. 615 cpc, a seconda delle contestazioni che si vogliono sollevare). Per quanto riguarda la tua seconda domanda, puoi contestare la tardività dell’iscrizione al ruolo esattoriale, con la conseguente illegittimità dell’iscrizione al ruolo esclusivamente mediante il rimedio previsto dall’art. 615, cpc.
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