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LIQUIDAZIONE COMPENSI ANCHE SENZA NOTA SPESE
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L'esperto risponde
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DOMANDA
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RISPOSTA DI FEDERICO BUCCI
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Preg.mo sig. avv.Federico Bucci
La disturbo per avere una possibile risposta in merito a un dubbio che mi è venuto nella redazione di una parcella stragiudiziale.
Premessa:
la società cliente, conferiva mandato a un mio ex collega di studio, perchè si costituisse, quale nuovo difensore in luogo del precedente, purtroppo deceduto.
Io all'epoca collaboravo con il collega e quindi anche sulla vertenza in questione, che si definisce, in primo grado, con il rigetto delle domande tutte della controparte (attrice) e la compensazione delle spese legali.
Controparte appella, ci si costituisce in via accidentale, la sentenza viene parzialmente riformata con condanna della cliente a pagare un importo, che per effetto della rivalutazione, degli interessi e delle spese legali, limitatamente a 1/3 ammonta a € 130.000,00 circa.
Pertanto:
La cliente, siccome nel frattempo ho cambiato studio, contatta il sottoscritto per:
1. valutare l'opportunità di ricorrere in Cassazione (non sono Cassazionista)
2. trattare una dilazione di pagamenti con il creditore di cui alla sentenza e con un terzo che, nel contempo, in qualità di creditore dell'appellanto, promuove un pignoramento presso terzi, notificando ritualmente l'atto alla mia cliente nella sua qualità di terzo pignorato.
Quesito:
Ciò detto chiedo conferma su quanto segue:
1. quanto al parere sull'eventuale ricorso in Cassazione, ho scritto alla cliente che, per i motivi (puramente dilatori) non ci sarebbe stata una grande possibilità di ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza e che comunque non vedevo i presupposti richiesti per procedere, anche sentito il "vecchio" difensore, sul punto (lui è Cassazionista)
- dovrei quindi redigere in merito una nota stragiudiziale, limitandomi alla voce del parere orale? Ovvero n. 1. lett. B ?
2. quanto all'ulteriore mandato, mi è stato appunto chiesto di trattare il più possibile la dilazione dei pagamenti con entrambe le parti (il creditore pignoratizio e l'appellante).
La trattativa ha cagionato qualche decina di scambi epistolari tra il sottoscritto, i due legali delle controparti e la società mia cliente che ritengo debbano essere singolarmente parcellate come le svariate comunicazioni telefoniche e le conferenze telefoniche intervenute, altre alla voce posizione e archivio e l'esame e studio della pratica.
Ho redatto inoltre due dichiarazioni del terzo, per conto della cliente che chiedo se è corretto parcellarle come una redazione di una memoria (si badi bene sono due per l'udienza relativa al pignoramento in quanto il G.E. ha chiesto, con la seconda un'ulteriore precisazione rinviando l'udienza prima di assegnare le somme) intenderei comunque parcellarne due ma mantenendo l'onorario medio per una sola, vorrei sapere se condivide.
Per il resto mi chiedo se, pur non avendo stipulato alcun contratto inteso come un unico postulato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi assistenti, ho di volta in volta confermato le condizioni di pagamento nell'evoluzione della trattativa, trasmettendole, ogni volta alla mia cliente, da me ritrascritte, affinchè le sottoscrivesse per accettazione e conferma, così da poter poi "spendere" con maggior cautela il nome di questa in merito a quanto concordato, con i colleghi delle controparti. Questo tipo di attività è parcellabile in modo autonomo, come una redazione di un accordo o rimane limitata nei singoli onorari di ogni comunicazione fax e/o email ovvero telematica?
Mi scuso per la lunghezza della mia comunicazione, nell'idea che chiarendo meglio l'origine della questione potrei darle spunto per trasmettermi Sue eventuali osservazioni in merito a eventuali errate interpretazioni su altri punti.
RingraziandoLa, fin d'ora, per la cortese attenzione, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.
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Gentile Collega,
ho sempre cercato di evitare la possibilità di contestazioni dei clienti, a tal fine contenendo le mie pretese, soprattutto in materia stragiudiziale, per la quale la Tabella D della Tariffa Forense è insufficiente a ricomprendere la grande varietà di attività possibili, non tipizzate come quelle giudiziali.
Comprendo pertanto (e condivido) la Sua perplessità.
Sul primo problema, relativo al parere scritto, riterrei applicabile non la voce delle prestazioni relative a consultazioni orali, ma la lettera B, relativa ai pareri scritti, anche se probabilmente sarebbe raccomandabile attestarsi sul minimo tabellare, non trattandosi di un attività comportante uno studio particolare.
Sulle altre attività (dichiarazioni di terzo, corrispondenza a scopo risolutorio della pendenza della cliente) si dovrebbe ancora -per la mia prudenza per evitare contestazioni- attestare i singoli onorari sugli importi minimi, per evitare il rischio che la cliente (o in prospettiva, un giudice) banalizzino i detti suoi scritti.
Il mio migliore, cordiale saluto.
Federico Bucci
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Salve Avv. Bucci, volevo porle qualche domanda:
1) Quando si rinuncia al mandato si decurtano gli onorari e se si di quanto?
2) E' necessario il parere del consiglio dell'ordine per richiedere gli onorari medi?
3) La tariffa da applicare è quella del momento della consulenza o quella del momento in cui si chiedono le competenze?
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Caro Collega,
quando il rapporto di mandato si interrompe (per revoca o rinuncia) spetta il pagamento delle prestazioni professionali (difensive e procuratorie,
ovvero di assistenza stragiudiziale) svolte. Non si verte in alcuna decurtazione degli onorari.
Per chiedere l'importo medio degli onorari non occorre alcun parere preventivo (potrà necessitare se il cliente non pagasse).
Gli onorari da considerare sono quelli della Tariffa Forense (tabella A per gli onorari giudiziali, ovvero tabella C per quelli stragiudiziali) in vigore al momento della conclusione del mandato, mentre il rimborso delle spese e dei diritti di avvocato (precedentemente chiamati "onorari e diritti
di procuratore) di cui alla tabella B della tariffa sono quelli dell'epoca della prestazione procuratoria.
Federico Bucci |
Egregio Avvocato,
Le rivolgo un'ulteriore domanda:il tentetivo di conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine territoriale, esperito dal cliente ex art 66 r.d.l.
1578/1933, deve necessariamente essere effettuato dal Consiglio di appartenenza dell'Avvocato ( nella mia problematica concreta il cliente ha sede a Roma e l'Avvocato nel sud dell'Italia).
Grazie
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Cara Collega,
le disposizioni contenute nell'art 14, lettera "f" e nell'art 66 del r.d.l. 1578 del 27.11.1933, convertito in legge con modificazione dalla legge 36 del 22.1.1934 (Ordinamento della professione di avvocato) fanno ritenere che sia il Consiglio dell'Ordine cui appartenga il professionista quello
deputato a svolgere il tentativo di conciliazione tra il professionista ed il cliente, anche perché sarebbe quello stesso Consiglio territoriale che
potrebbe assumere iniziative nei confronti dello stesso avvocato (intimazione di depositare i documenti del cliente, senza trattenerli oltre
il tempo occorrente per l'espressione consiliare del parere di congruità, ovvero apertura di un procedimento disciplinare).
Mi permetto di aggiungere, per completezza, che i tentativi di conciliazione risultano utili soltanto se il Consigliere delegato abbia particolari capacità relazionali ed esperienza mediatoria, altrimenti sarebbe più proficuo un contatto diretto tra il cliente e l'avvocato per risolvere la controversia.
Mi permetto ulteriormente di aggiungere che -ritenendosi che il mandato sia conferito presso lo studio dell'avvocato- il foro competente dovrebbe essere quello di tale studio e dunque la società cliente non lasci trascorrere invano il tempo senza ricercare un accordo con l'avvocato, altrimenti lo
stesso potrebbe infine agire dinanzi al tribunale della sua città.
Cordiali saluti. |
Egr. Avvocato,
una Società mia cliente mi pone vari quesiti:
- un loro legale fiduciario, in una causa nella quale si è costituito parte civile in nome e per conto della Società contro circa 60 imputati ha redatto la notula ai minimi di tariffa (come da accordi verbali con la
Società) introducendo però sul totale un aumento del 100% ai sensi dell'art. 1 comma 1 della tariffa penale. E' una corretta applicazione di
tale disposizione?
- nella redazione di una convenzione con i propri legali fiduciari, la Società puo' derogare (oltre che ai minimi tariffari) alle disposizioni del tariffario (che prevedono, per esempio, un aumento del 20% o del 5% nel caso di assistenza di più parti ex art. 3 tariffa penale ovvero ex art. 1 comma 2 delle tariffe penali)?Si può quindi prevedere nella convenzione degli aumenti diversi ( e minori) rispetto a quelli contemplati nel tariffario?
La ringrazio anticipatamente
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Cara Collega,
sul primo quesito,
sia nel caso di costituzione in giudizio in sede civile, sia nel caso di costituzione in giudizio in sede penale per svolgere l'azione civile, l'aumento l'aumento dell'onorario è previsto nel caso che l'avvocato assista più persone aventi la stessa posizione processuale, stando alla lettera
della Tariffa Forense 2004 in materia civile applicabile per la costituzione di parte civile, mentre non è espressamente previsto l'aumento se le
controparti sono più di una.
La ratio della differenza può rinvenirsi nella considerazione che quando l'avvocato ha più clienti per uno stesso caso deve "fronteggiare" tutti
loro, mentre non ha tale onere se sono le controparti ad essere più di una.
I criteri di buon senso che consentirebbero l'aumento dell'onorario, alla luce della complessità della pratica nei confronti di più controparti, non
sembrano essere esclusi dall'accordo tra l'avvocato e la società cliente che -a quanto riferisci- sarebbero stati verbali e relativi soltanto alla vilazione dei minimi tabellari.
In conclusione, quale mio parere generico, anche se non conosco la questione nei suoi particolari, mentre non troverebbe applicazione l'ipotesi di
aumento dell'onorario unico per l'assistenza a più persone (clienti e non controparti), il professionista, pur applicando gli importi minimi tabellari della tariffa forense, potrebbe aver diritto ad un aumento per la "complessità" dell'opera per l'alto numero di controparti (avendo dovuto fronteggiare più difensori avversari e più situazioni), ai sensi dell'art
1-Criteri generali della Tariffa penale.
Sul secondo quesito,
la convenzione che la società cliente stipulasse con un avvocato può derogare soltanto agli importi minimi tabellari, ma -costituendo ciò una
espressa eccezione- non può derogare ad altre disposizioni tariffarie.
Peraltro, come ho precisato nella risposta al primo quesito, la società sembra essere cliente unica e così non rientrando l'ipotesi dell'aumento ell'onorario previsto soltanto per l'assistenza a più clienti (art 5, comma 4, della Tariffa civilistica) e non a più controparti.
Il mio migliore, cordiale saluto.
Federico Bucci
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Sia in materia stragiudiziale sia in materia giudiziale sotto quale voce posso indicare le attività prodromiche della redazione e del deposito dell'atto del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e della successiva assistenza e/o rappresentanza del lavoratore. Abuso ancora della Tua cortese e gentile disponibilità per chiederTi se è possibile e sotto quale voce posso chiedere al cliente la prestazione per l'elaborazione dei conteggi delle spettanze stipendiali che redigo io.
Grato per la Tua cortese disponibilità, Ti invio i miei migliori saluti.
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Caro Collega,
le attività prodromiche relative al procedimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro sono bensì strettamente connesse al successivo procedimento giudiziale, costituendo una condizione di procedibilità dell'azione, ma tenderei a suggerire l'applicazione della tariffa stragiudiziale, anche tenuto conto che da anni ormai si ritiene possibile utilizzare voci di tariffa in materia stragiudiziale in ambiti giudiziali.
Nell'ambito del paragrafo 2 - Prestazioni di assistenza riterrei applicabile la voce E, relativa a "redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce".
Quanto all'opera di elaborazione dei conteggi delle spettanze stipendiali si potrebbe ritenerla rientrante nella voce della redazione del ricorso introduttivo (come si farebbe in un atto introduttivo di una causa per responsabilità per danni fisici, con il relativo conteggio della inabilità e della invalidità, anche se in questo ultimo caso il conteggio è assai più semplice).
Grato per il tuo interesse alla materia tariffaria, ti saluto con viva cordialità.
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20.5.2010
Egregio Avv. Bucci,
avendo ricevuto una parcella comprensiva di spese competenze e onorari di euro 99.000,00 per le trattative fatte con i creditori per un terreno pignorato per ca. 800.000,00 euro mi domando per quanto riguarda le spese e i diritti: -i singoli incontri, le telefonate e fax con i clienti vanno
conteggiati singolarmente, o c'è un forfettario? non si devono inserire come unica voce?si applica una tariffa oraria (50,00/60,00 all'ora)?
La tariffa di trasferta è al max di euro 30,00 all'ora più l'indennità chilometrica calcolata al costo di 1/5 della spesa a litro di carburante, è vero?
Le disamine sono anch'esse da calcolare una ad una?
Gli incontri con gli avvocati dei creditori sono calcolati ad ora al costo doppio di quello con i clienti (ossia 100,00 euro)?
Grazie mille per la cortesia
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Gentile Dottoressa,
le risposte ai Suoi quesiti sono contenute nella Tariffa Forense 2004 (d.m. 8.4.2004, n 127).
Normalmente è temerario rispondere a quesiti tariffari da parte di chi, come me, non conosce la questione in punto di fatto.
Invero, è rilevante l'esito dell'attività professionale, se negativo, oppure se andato a buon fine, procurando al cliente vantaggi patrimoniali e perfino non direttamente patrimoniali: la parcella può essere anumentata nelle voci degli onorari di assistenza, se si è trattato di attività stragiudiziale e nelle voci degli onorari difensivi, se l'avvocato del debitore esecutato si è costituito in giudizio.
Nella ipotesi che si sia trattato di attività stragiudiziale, vedrà da sola nella Tabella D della tariffa che le comunicazioni e le conferenze di
trattazione sono compensate per ciascuna volta, mentre nella tabella A e
nella tabella B tali prestazioni sono forfetarie.
Nel caso di conferenze di trattazione collegiali o fuori studio nella tariffa stragiudiziale il compenso è doppio delle conferenze in studio con il cliente.
Quanto all'indennità di trasferta, trascrivo il paragrafo 8 della tariffa in materia stragiudiziale (che, per tale prestazione, si applica anche per le attività di trasferta in materia giudiziale): "All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento in albergo a 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica paro ad un quinto del costo del carborante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.
Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di euro 10 a un massimo di euro 30
per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere".
La tariffa oraria può essere applicata se ne risulti da atto scritto l'accordo tra avvocato e cliente.
Cordiali saluti.
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Preg.mo Avv. Federico Bucci,
Le scrivo la presente per avere una Sua alta opinione sulla seguente quaestio iuris.
L'Ordine degli Avvocati di Roma (come, invero forse tutti gli altri Ordini territoriali) all'atto dell'iscrizione dell'abilitato alla professione forense per esami (art. 17 legge professionale) richiede una tassa d'iscrizione per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.
Tuttavia, l'Articolo 92 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 così recita: "È data facoltà ai Consigli dell'Ordine di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Consigli.
Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della Corte d'appello, previo del Consiglio nazionale forense, e, dopo l'approvazione, sono comunicati a cura del Consiglio, ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. Quelle del Consiglio nazionale forense devono essere approvate dal Ministro della giustizia e sono comunicate, a cura dello stesso Consiglio nazionale, al Ministro del sociale. Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti".
Tanto suesposto, trovo fondatamente arbitario incostituzionale e non dovuta la c.d. tassa d'iscrizione all'albo degli avvocati che l'ordine impormi.
Chiedo, pertanto, a Lei cui esprimo la mia più cordiale stima, un parere su tale mia posizione.
Cordialità.
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La disposizione da Lei invocata (art 92 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578) è superata da quella successiva, art 7 del d. lgs. lgt. 23.11.1944, n 382 (recante Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni Centrali Professionali) che recita: " Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Collegio può, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per al liquidazione degli onorari ".
Il problema, piuttosto, è quello relativo ai "limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine", non potendo i Consigli consentirsi spese per clientelismo elettorale, il che potrebbe configurare abuso d'ufficio, oltre che responsabilità contabile, sanzionabile dalla Corte dei Conti.
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20.10.09. Caro collega, un mio parente è stato assistito da un avvocato d'ufficio innanzi al giudice per una rogatoria internazionale (era stato fermato
dalla polizia di frontiera in sudamerica con della cacciagione che in realtà gli era stata regalata). A tale scopo ha portato presso lo studio del suddetto collega un pro memoria e poi, in udienza ha
risposto alle domande del magistrato che lo ha assolto senza che il collega pronunciasse parola. Il mio collega è rimasto sconcertato di fronte alla richiesta di € 2.000,00 (poi ridotta a € 1500,00)
considerato che, a parte la visita a studio e l'assistenza solo nominale in udienza, l'attività dell'avvocato è stata nulla. Come
dovrebbe comportarsi a suo parere? La ringrazio molto.
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Gentile Collega,
anzitutto non è possibile esprimere pareri forfetari sulla richiesta di un Avvocato senza esaminare la notula; inoltre, non è corretto che Lei stessa
la esamini senza avvertirne il detto Collega. Comunque, è opportuno considerare che l’importo di 1500 euro da Lei indicato dovrebbe già
comprendere sia la maggiorazione del 2% per il contributo integrativo previdenziale forense, sia l’iva, riducendosi pertanto l’imponibile preteso,
che sarà basato su onorari, indennità e spese generali.
In ogni caso, piuttosto che promuovere l’espressione di pareri, pericolosamente ignorando cosa possa addurre il Collega a fondamento della
propria pretesa, sarebbe opportuno che il cliente chieda al Consiglio dell’Ordine competente (quello che custodisce l’albo nel quale è iscritto il detto
Collega) di esperire un tentativo di conciliazione, occasione nella quale sarà auspicabilmente definita la vicenda.
Cordialità. |
1.09.09. Gent.mo Avv. Bucci,
sono una giovane collega, che Le chiede un consiglio su una incresciosa e annosa situazione, creatasi con un collega. Le spiego: nel mese di Febbraio c.a., mi accordavo verbalmente con un
collega affinchè seguisse una causa dei miei genitori, di cui non potevo occuparmi per mie questioni personali.
Preciso che il collega si impegnava a richiedere le sole spese vive, avendo redatto io stessa l'atto introduttivo del giudizio ("Ricorso per accertamento tecnico preventivo") che dapprima inviavo via mail al suo indirizzo di posta elettronica e, a distanza di alcuni giorni, portavo io stessa al suo studio, corredato di firma dei miei genitori (i quali non lo hanno mai conosciuto), e, che lui ha provveduto ad autenticare in loro assenza, rassicurandomi
che lo avrebbe depositato a giorni. Confidando nei rapporti di correttezza e, soprattutto, riponendo la fiducia nella amicizia e serietà del collega, ho ingenuamente intestato il mandato solo a suo nome.
Ebbene, quando vi è stata la prima udienza, ho scoperto che il ricorso era stato depositato ben tre mesi dopo, facendo vivere ai miei una forte situazione di disagio.
Ho deciso, pertanto, di parlarne con lui, spiegandogli i motivi per cui decidevo di fargli revocare il mandato, costituendomi in giudizio come nuovo difensore dei miei genitori e chiedendogli di liquidarmi le spese vive da lui sostenute. In risposta mi è stato detto che non l'avrei passata liscia. E così è stato, perchè ha inviato mediante raccomandata a.r. i documenti corredati di nota spesa, per un ammontare di euro 1.300,00, assumendosi lo studio
della controversia, la redazione dell'atto introdutivo, le consultazioni con il cliente (mai esistite), diritti, onorari e spese vive, nonchè invitando e diffidando i miei a saldare il tutto entro dieci giorni, con le classiche avvertenze di rito che ben conosciamo.
Sperando di essere stata esaustiva e di averLe reso adeguate spiegazioni sulla vicenda, delusa dalla amara constatazione di quanto si possa arrivare in basso, Le chiedo: cosa fare?
Confidando in una Sua risposta, e, ringraziandoLa per avermi
dedicato del tempo, La saluto cordialmente.
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Cara Collega,
poiché ti accingi a contrastare un altro Collega, mi
permetto di segnalarti l'improprietà terminologica della
introduttiva qualificazione che dai alla questione
definendola "annosa" mentre, avendo tu incaricato
l'altro Collega di interporsi per i tuoi genitori nello
scorso mese di febbraio ed avendo poi scoperto la sua
negligenza dopo almeno tre mesi, la definizione di
"annosa" è esagerata.
Tale minimo rilievo mi sono consentito amichevolmente di segnalarti per sottolineare che le controversie con i
Colleghi debbono essere affrontate con la massima
ponderazione e precisione.
Quanto alla questione che sottoponi, hai certamente ragione a dolerti del voltafaccia che descrivi, ma non hai prova dell'accordo verbale con il quale avevi convenuto con il detto Collega che egli si sarebbe accontentato del rimborso delle spese.
Peraltro milita in tuo favore la prova della data in cui
avevi trasmesso per posta elettronica il testo del ricorso
che, ragionevolmente avrebbe dovuto essere depositato al più presto per la sua stessa natura cautelare. Inoltre
milita ancora in tuo favore proprio la prova che tu stessa
avevi trasmesso il testo del ricorso che avevi redatto.
In tale situazione, a fronte della dimostrabile negligenza
temporale del Collega che segnali e della prova della
redazione a tua cura del ricorso, potresti scegliere tra
l'alternativa di scrivere al ridetto Collega con garbo le
tue ragioni ed inviargli comunque il rimborso delle spese,
rammentandogli il vostro accordo, indi restando in
tranquilla attesa di eventuali iniziative giudiziali
avversarie (alle quali potresti agevolmente resistere, in
forza delle dette tue posizioni probatorie favorevoli),
ovvero chiedere al Consiglio dell'Ordine di instaurare un
tentativo di conciliazione, all'esito del quale il
Consigliere delegato all'esperimento del tentativo stesso
valuterà se ricorre il presupposto per trasmettere la
pratica all'Ufficio Disciplina.
Il mio migliore, cordiale saluto. |
1.09.09. Chiedo un Suo illuminante parere sul seguente quesito:
può essere qualificata come "diffida" anche una lettera di
poche righe, oppure, affinchè lo si possa inquadrare nella
voce di cui al punto 2 lett. e) tabella stragiudiziale,
l'atto deve essere più corposo (premesse, considerazioni
ed intimazione)?
RingraziandoLa anticipatamente, La saluto con viva
cordialità.
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Caro Collega,
la propensione alla correttezza della risposta te la dai
già da solo, essendo grottesco ritenere che una lettera di
poche righe possa assurgere alla dignità di un atto
stragiudiziale di diffida, per al quale - come giustamente
ipotizzi tu - occorrono la menzione di presupposti ed un pur
minimo contenuto di considerazioni.
Cordialità. |
18.06.09. Gentile Collega, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della mia città, evidentemente a richiesta di un mia ex cliente insolvente, prima che io redigessi la notula delle mie spettanze, mi ha convocato con la detta cliente dinanzi alla commissione di conciliazione. Non vorrei comparire e vorrei sapere in forza di quale norma il Consiglio mi può convocare dinanzi alla detta commissione di conciliazione.
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La possibilità che il Consiglio dell’Ordine forense territoriale si impegni nel tentativo di conciliazione tra il cliente e l’avvocato è prevista nell’art 66, secondo comma del r.d.l. 1578/1933 sull’Ordinamento della professione di avvocato.
La previsione è particolarmente utile poiché nel terzo comma dello stesso articolo si dispone che se la conciliazione riesce, se ne da atto nel verbale, indi depositato nella cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia in forma esecutiva.
Opino non essere obbligatorio presentarsi all’invito del Consiglio dell’Ordine competente, che - nella propria potestà amministrativa di autoorganizzarsi - ben può istituire una apposita commissione consiliare per tali fini conciliativi.
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5.05.09. Gentile Avv. Bucci,
riguardo alle tariffe forensi, o meglio, alla loro concreta e giusta attuazione, che si traduce nel legittimo riconoscimento del nostro compenso, avrei un dubbio.
Se viene depositata una nota spese e, ciononostante, il Giudice liquida in maniera arbitraria e forfetaria, senza motivazione alcuna, le spese legali in misura inferiore a quanto richiesto, è possibile pretendere il giusto riconoscimento, magari in sede di appello??
Mi riferisco, non tanto e non già agli onorari, quanto ai diritti, che, in quanto tali, dovrebbero essere imprescindibili!
Del resto....che senso avrebbe depositare la nota spese se poi di questa il Giudice non tiene conto ???
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Caro Collega,
il famoso decreto Bersani del 4 luglio 2006 n 223 era stato evidentemente concepito in odio ai professionisti forensi, ma la relativa legge di
conversione del 4 agosto 2006, n 248 non soltanto ha ripristinato gli importi minimi tabellari della tariffa degli onorari, ma ci ha gratificato
dell'inserimento del secondo comma dell'art 2, con il quale si obbligano i giudici ad applicare nelle liquidazioni gli importi tabellari della tariffa.
Da tale disposizione pertanto discende che se il giudice ignora la nota specifica giudiziale, senza dar conto della diversa liquidazione, commette
una illegittimità, che è pertanto impugnabile.
A ben vedere, l'illegittimità si avrebbe anche se il giudice dia conto nella sentenza della sua diversa liquidazione e così facendo dia una motivazione
erronea od insostenibile.
Il caso che tu rappresenti è quello più semplice, in cui il giudice ha negletto la nota specifica liquidando importi arbitrari e forfettari.
L'illegittimità è così relativa sia all' importo degli onorari difensivi, sia dei diritti di avvocato (forse anche del rimborso delle spese specificate).
Ti prego di non mancare mai di depositare la nota specifica, proprio perché ora (per la disposizione legale sopra menzionata) il giudice è obbligato a
liquidarla, salvo errore dell'avvocato che però deve essere specificamente dedotto dal giudice.
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22.4.09. Egregio Avvocato Bucci,
se il cliente contesta la qualificazione di "particolare importanza. complessità e difficoltà" indicata dall'avvocato in sede di redazione di richiesta di parere di congruità, l'onere di dimostrare detta "particolare importanza. complessità e difficoltà" spetta all'avvocato?
Ma questi come può dimostrane la fondatezza?
Esistono dei precedenti del Consiglio dell'Ordine e/o della giurisprudenza in tal senso?"
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Gentile Collega,
Il richiedente deve dedurre anzitutto la sussistenza di tali qualificazioni della propria opera, e - se possibile in concreto - farle risaltare dalla relativa documentazione del caso (elementarmente, ipotizzo la più ovvia dimostrazione di complessità del caso dalla mole della documentazione alla quale si è fatto riferimento nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali).
Se il Consiglio, disattendendo le osservazioni negative del cliente, emettesse il parere di congruità tenendo positivamente conto delle ridette qualificazioni (per la maggiorazione degli importi tabellari massimi) il conseguente decreto di ingiunzione sarebbe emesso pedissequamente (oltre al rimborso della spesa per la tassa di emissione del parere), ma l'eventuale opposizione priverebbe comunque di valore cogente il detto parere consiliare, instaurandosi un normale contraddittorio nel quale l'avvocato deve rinnovare le proprie deduzioni (e documentazione) sul valore della pratica per convincere il giudice.
In tale fase il parere di congruità - come detto, divenuto privo di cogenza - può orientare comunque il giudice, se la motivazione del parere stesso fosse specificamente eloquente.
La mole immane dei pareri emessi ogni anno dal Consiglio dell'Ordine romano non ha finora consentito di elaborare un massimario sulla materia, sicché raccomando una scrupolosa caccia a qualche precedente giurisprudenziale.
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21.4.09. Egregio Avvocato Bucci,
Le sarei grato se potesse fornirmi un chiarimento in relazione ai requisiti ed alle prove da offrire al Consiglio dell'Ordine al fine di ottenere un
parere di congruità in materia stragiudiziale per attività di "particolare importanza, complessità e difficoltà". Quali sono i criteri in base ai quali si valuta la "particolare importanza, complessità e difficoltà" dell'attività stragiudiziale?
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Gentile Collega,
la richiesta di parere consiliare su una nota di onorari in materia stragiudiziale comporta che l'Ufficio Pareri del Consiglio dell'Ordine trasmetta copia della richiesta (e della relativa nota specifica) alla parte controinteressata, assegnandole 30 giorni per esprimere eventuali osservazioni e, se tali osservazioni fossero di rilevante contestazione dell'opera professionale e/o del valore della stessa, copia di tali deduzioni negative del cliente viene trasmessa al professionista per eventuali controdeduzioni.
Tali cautele sono ispirate dalla enorme diversità delle pratiche stragiudiziali che spesso sono soltanto parzialmente documentate (si pensi all'attività di consulenza orale su richiesta orale del cliente, svolta da un avvocato in trasferta, per la quale attività l'avvocato può al massimo produrre la documentazione del viaggio). Per corredare la richiesta di parere consiliare su nota di onorari di una causa, invece, è normalmente prodotta la copia degli iscritti difensivi, dei verbali, ecc.
La richiesta di parere, in ogni caso, deve contenere una rappresentazione dell'attività svolta, con la segnalazione della specificità delle sue connotazioni, comprese quelle relative "al valore ed alla natura della pratica, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, al pregio dell'opera prestata, ai risultati ed ai vantaggi, anche non economici conseguiti dal cliente ed alla eventuale urgenza della prestazione": tali connotazioni consentono di determinare gli importi degli onorari rispetto alle indicazioni dei minimi e dei massimi della tabella della tariffa stragiudiziale, in relazione al valore della pratica.
In breve, per esemplificare: se un cliente chiede la redazione di un contratto basato su qualche documento esibito, ma relativo ad una fattispecie assai comune (ad esempio in materia di locazione), se non si dovesse studiare particolarmente il caso, ci si potrebbe attestare nella determinazione di importi "medi" (tra quelli minimi e massimi), mentre se tale prestazione venisse richiesta con urgenza ci si potrebbe attestare verso gli importi massimi.
Quanto alle ulteriori connotazioni della pratica, di "particolare importanza, complessità e difficoltà", anche esse debbono venire segnalate dal professionista nel testo della propria richiesta di liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine del compenso congruo, potendo le dette connotazioni consentire la liquidazione di un onorario anche di importo superiore al tetto massimo tabellare e fino al doppio.
Le qualificazioni (non necessariamente tutte ricorrenti nella fattispecie) di "particolare importanza. complessità e difficoltà" sono diversamente apprezzabili:
-la "particolare importanza" può essere anche soltanto soggettiva per il cliente, che annetta tale valore al bene materiale o immateriale che persegue attraverso l'opera del professionista;
-la "complessità" può essere anche soltanto relativa al caso singolo (per restare all'esempio del contratto di locazione, si potrebbe trattare di una varietà di beni costituenti l'oggetto dell'accordo, regolati da leggi diverse, con clausole specifiche pur legittime, ma non usuali, garanzie accessorie di terzi, ecc.);
-la "difficoltà" potrebbe rinvenirsi nella particolarità della fattispecie non usualmente regolata, tale da importare uno studio particolare.
In conclusione, se il professionista ha in coscienza svolto un'opera definibile con tali qualificazioni positive, deve valorizzarle nel testo della richiesta di parere (anche perché tale testo verrà poi trasmesso in copia al cliente per le eventuali osservazioni e, come ripeto continuamente a costo di apparire banale, "il primo sistema di avere importanza è quello di darsela").
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30.03.09. Gentile Collega,
vorrei chiederLe un chiarimento sulla natura della voce tariffaria "vacazioni", precisamente in cosa consiste, se ed in che limiti sia cumulabile con altre voci (ad esempio, "accesso all'ufficio").
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Cara Collega,
il compenso per le vacazioni costituisce un supplemento che è menzionato alla voce 77 della tabella B della tariffa forense vigente.
Il Consiglio Nazionale Forense, che predispone le nuove tariffe (che - per legge - dovrebbero essere approvate ogni due anni dal Ministro della Giustizia) ha chiarito che "il diritto di vacazione è un supplemento di compenso che la tariffa riconosce in ipotesi specificamente indicate, in relazione al tempo in più rispetto ad un normale canone temporale".
Lo stesso CNF ha precisato in un suo parere che "in origine la vacazione era riconosciuta solo per la partecipazione a udienze, accessi giudiziali, verbali notarili, riunioni che avevano una durata non predeterminabile", ma il diritto è stato poi esteso anche all'esame di atti specifici (esame relazione del consulente, ispezioni ipotecarie e catastali, assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare".
In conclusione, nel detto parere il CNF ha precisato che "i casi, nei quali la vacazione è riconosciuta, vanno rapportati allo svolgimento effettivo di attività di concetto e mai ad attività meramente esecutive" e che "la vacazione non spetta in via generale per ogni attività che si prolunghi oltre un'ora" (quindi non si può applicare il diritto di vacazione per il deposito o ritiro di atti, il trasferimento da un ufficio ad un altro, l'attesa negli uffici e simili, non trattandosi di compensare un'attività di concetto).
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14.01.09. Caro Presidente,
non ho mai chiesto al Consiglio dell’Ordine il parere di congruità per mie parcelle e dovendo chiederlo prossimamente, pagando la tassa del 2%, mi chiedo che validità abbia il parere del Consiglio prodotto in sede giudiziale, particolarmente in caso di opposizione ad ingiunzione.
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Il quesito trova soluzione nell’art 636 c.p.c., nel quale si dispone che, nel ricorrere al giudice per l’emissione di un decreto di ingiunzione di pagamento per un credito professionale, si debba corredare la parcella, val dire la nota delle prestazioni e dei relativi compensi, con una delibera del Consiglio dell’Ordine contenente l’opinamento sulla congruità della nota degli onorari, che non serve per gli importi dei diritti di avvocato perché essi sono determinati dalla tabella B della Tariffa Forense (a differenza degli importi degli onorari che oscillano tra massimi e minimi tabellari, per il che appunto occorre il parere consiliare di congruità).
La parcella del professionista, come detto corredata, è vincolante per il giudice della fase monitoria, ma non lo è nel procedimento di opposizione, poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate (costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, ne’ è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine conforme alla tariffa non esclude, ne’ inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, che quanto alla misura degli importi richiesti.
E’ appena il caso di segnalare l’opportunità che il parere consiliare di congruità sia ben motivato onde costituire un utile viatico per il giudice dell’opposizione nella sua decisione.
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Chiedo al Collega Bucci di specificare la dizione che lui usa nelle notule, invece dell’espressione “c.a.p.”. Ho sentito un paio di volte la sua formulazione, che condividevo, ma non ne ho preso nota.
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Nella legge previdenziale sono previsti a carico degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense tre diversi contributi: soggettivo, integrativo e di maternità. La legge precisa che il contributo integrativo può essere recuperato a carico del cliente, ma non definisce il relativo meccanismo, che viene comunemente espresso con la sigla “c.a.p.”, che non ha alcun senso, significando soltanto “codice di avviamento postale”. Seguendo tale assurdità usata dagli avvocati, anche i magistrati la usano e così tutti si capiscono.
La legge non da un titolo, una denominazione al meccanismo per l’esigibilità del rimborso, ma noi abbiamo la capacità di definirlo, anche se con una espressione definitoria molto lunga poiché contiene precisazioni indispensabili. Io scrivo “Rimborso della maggiorazione del 2% sull’importo imponibile ai fini dell’irpef, ai sensi dell’art 11 della legge 20.09.1980, n 576, per contributo integrativo previdenziale forense”. Secondo me è necessaria la precisazione di “importo imponibile ai fini dell’irpef”, poiché nelle note specifiche indichiamo anche l’”importo imponibile ai fini dell’iva” ed occorre distinguere; reputo anche necessaria la precisazione “per contributo integrativo ecc.”, poiché occorre distinguerlo dagli altri due contributi previdenziali.
Insomma, l’espressione che raccomando di usare appare prolissa, ma ogni sua parte mi sembra indispensabile, se non si vuole scadere nel ridicolo “c.a.p.” o simili assurdità. I lettori (magistrati, colleghi) della mia espressione sopra riportata resteranno sorpresi la prima volta, ma ammettono che la formulazione è corretta e la apprezzano.
Cerchiamo di esprimerci con proprietà, se non addirittura con eleganza, poiché il primo sistema per avere importanza è quello di darcela.
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Caro Collega Bucci,
mi rivolgo alla tua cortesia e inimitabile competenza per chiederti di fare chiarezza sulla attuale possibilità di deroga degli importi minimi tariffari, anche sotto il profilo deontologico.
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Con la legge di conversione del micidiale decreto Bersani l’abolizione dei minimi tabellari delle tariffe professionali fu sostituito dalla ben diversa disposizione della possibilità di derogare concordemente (tra cliente e avvocato) agli importi minimi tabellari. Di tale disposizione si avvalgono clienti che affidano pratiche routinarie, seriali (recupero di crediti e simili), vessando i Colleghi, ma la prima dizione del decreto legge era ben più tremenda.
Non soltanto io, ma credo che nessuno al mondo (il nostro mondo) sia contento di quelle due modifiche (sia la prima nel decreto, sia la seconda nella legge di conversione).
Peraltro, con la legge di conversione è stato integrato l’art 2 del ridetto decreto legge, con l’inserimento dell’obbligo per i giudici di attenersi alle tariffe professionali nella liquidazione dei compensi. Avrebbe dovuto essere ovvio (trattandosi di tariffe stabilite dal Ministero), ma ora possiamo comunque esigere almeno l’applicazione della tariffa (o proporre appello per tale motivo).
Infine, è certamente illecito deontologicamente pattuire deroghe macroscopicamente sconcertanti ai minimi tariffari e tali illeciti vanno segnalati per la repressione disciplinare (insomma, non è stata liberalizzata la prostituzione dei professionisti forensi).
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Gentile Collega,
sono un giovane avvocato al quale è stato contestato il pagamento degli onorari per una lettera di diffida.
Le spiego meglio.
Una società mi ha incaricato di recuperare alcuni crediti.
Ed infatti questa società, nonostante i numerosi solleciti, non era riuscita ad ottenere alcunché e quindi si rivolgeva al mio studio.
Ho aperto così la pratica ed ho inviato una lettera di diffida e messa in mora dove chiedevo al debitore anche il pagamento del mio interevento che si era reso necessario.
Un collega mi ha risposto, per conto del debitore, informandomi che lo stesso aveva pagato quanto dovuto alla società ma senza comprendervi l’ulteriore importo per il mio compenso.
Ora trovo alquanto iniquo dover far sostenere questo costo alla mia cliente che più volte ha sollecitato il pagamento al debitore il quale, se avesse pagato subito, non sarebbe incorso nel pagamento delle spese legali.
Ed invece ha pagato comodamente in ritardo e senza alcuna conseguenza.
La ringrazio e Le auguro buon lavoro.
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Caro Collega,
il problema che poni è ricorrente ed ha una soluzione positiva in astratto, meno buona sul terreno pratico.
E' giusto quanto affermi sull'accollabilità al debitore moroso delle spese per l'intervento legale, ma l'esazione di tale accessorio del credito principale può avvenire soltanto ottenendo un titolo esecutivo con azione ordinaria, non essendo ipotizzabile l'azione monitoria, ne' il procedimento speciale camerale per la liquidazione dei compensi giudiziali nei confronti del cliente.
Forse sarebbe necessario che, nei tuoi accordi con il cliente, venga previsto il caso che il debitore non paghi le spese dell'intervento legale, nel qual caso - per regola generale - deve pagare il cliente, se non vuole affrontare il contenzioso per recuperare i costi dell'intervento legale.
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Caro Bucci,
nella redazione della nota spese, da depositarsi con le note conclusive al
Giudice di Pace, le spese della CTU medico legale che i miei clienti
siccome attori hanno dovuto anticipare, devono essere inserite tra le
spese imponibili o tra quelle non imponibili?
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Caro Collega,
le spese sanitarie sono esenti da iva, ma non credo che le prestazioni
professionali di un medico non dirette a fini di cura, ma per collaborare
con un giudice, siano altrettanto esenti.
Peraltro, il problema dell'appostamento di tale spesa nella nota specifica
è risolto in via pratica dal tenore della fattura che il CTU avrà
rilasciato ai tuoi clienti, nel senso che se quel professionista non
avesse preteso l'iva (impropriamente, secondo me) a carico dei tuoi
clienti, non potresti chiedere il rimborso dell'iva non pagata.
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