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La sospensione della esecutorietà degli atti impugnati dinnanzi alla commissione tributaria è valida fino al deposito della sentenza di primo grado
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Marcia indietro del Legislatore sull’efficacia della sospensione giudiziale. La legge di conversione del decreto legge n. 78/10, la n. 122/10, ha soppresso la previsione contenuta nell’art. 38, che limitava a 150 giorni la durata del provvedimento cautelare della Commissione Tributaria Provinciale. Si è tornati così, con la legge di conversione, alla formulazione originaria dell’art. 47 del decreto legislativo 546/92: la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati conserva validità fino al deposito della sentenza di primo grado. Nella versione originaria del decreto legge era stato previsto che il provvedimento del giudice non potesse comunque conservare efficacia oltre 150 giorni dalla sua adozione nel presupposto che l'udienza di merito di trattazione della controversia, secondo quanto sancito nell’art. 47, dovesse essere fissata entro 90 giorni. Nella realtà, è noto a tutti gli operatori che il termine di 90 giorni non sempre è rispettato dalle Commissioni tributarie. A ciò si aggiunga che, anche ipotizzando l’effettivo svolgimento dell’udienza nella scadenza di legge, nulla garantisce il contribuente del tempestivo deposito della sentenza di eventuale accoglimento del ricorso. In effetti, la durata media dei procedimenti di primo grado è di gran lunga superiore a 150 giorni. Se fosse rimasto il limite della sospensiva, il contribuente avrebbe potuto rimanere esposto alle azioni esecutive dell’Agente della Riscossione, anche se alla fine fosse risultato vittorioso nel giudizio e avesse dimostrato la sussistenza di danni gravi e irreparabili dal pagamento della pretesa erariale. Una simile situazione era stata da più parti considerata a rischio di illegittimità costituzionale. Dal 1° luglio 2011, infatti, gli atti impositivi diventeranno esecutivi senza più necessità della notifica della cartella di pagamento. A fronte dell'accelerazione dei tempi del recupero coattivo, pertanto, il contribuente, per evitare danni irreversibili, dovrà anticipare l'istanza di sospensione già in sede di proposizione del ricorso introduttivo. La conferma di tale rischio è giunta anche con la sentenza n. 281/10 della Corte Costituzionale che, pur trattando un’altra questione, ha espresso la contrarietà di fondo dei giudici delle leggi alle sospensive a tempo. La correzione apportata in sede di conversione, che per l'appunto ha ripristinato l'efficacia della sospensiva sino a conclusione del primo grado di giudizio, appare coerente con la riforma della riscossione (a cura di Clemente Frascari).
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Importante circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 37E del 21.6.2010, con la quale sono state indicate le linee guida al fine di “deflazionare” l’enorme contenzioso tributario pendente nonché “razionalizzare” lo strumento della rsicossione tributaria (a cura di Clemente Frascari).
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E’ impugnabile la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo anche se non riveste la forma della cartella o dell’intimazione di pagamento (a cura di Clemente Frascari).
Importante sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria, n. 14373/10 del 15.6.2010) con la quale viene nuovamente affermato il principio secondo cui ogni atto proveniente dall’Amministrazione con il quale viene comunicata una pretesa tributaria oramai definita, anche se non si conclude con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla “minaccia” dell’avvio a breve dell’esecuzione esattoriale per la riscossione del credito, ma solo con un invito “bonario” al pagamento, è un atto autonomamente impugnabile. Detto principio, già affermato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 16293/07 del 24.7.2007 è, a parere dello scrivente, analogicamente applicabile anche in relazione alle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al CdS (v. i cd. “avvisi bonari” inviati dalle amministrazioni locali nonché i “solleciti di pagamento” e le “diffide di pagamento” inviate dall’agente della riscossione).
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Contenzioso tributario in materia di IRAP: le linee guida operative stabilite dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della recente giurisprudenza di legittimità sul concetto di “autonoma organizzazione” (a cura di Clemente Frascari).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio 2010 fa il punto sull’enorme contenzioso dinnanzi alle Commissioni Tributarie (dando anche indicazioni alla stessa Amministrazione Finanziaria, ove costituita, sul da farsi nei giudizi pendenti) alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione che, finalmente, hanno fornito in maniera inequivocabile i criteri per determinare quando si è in presenza di una “autonoma organizzazione” che importa l’assoggettabilità del contribuente all’IRAP. E’ un problema, questo, che riguarda da vicino anche noi Avvocati.
VAI al testo della circolare
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Contenzioso tributario: le linee guida operative stabilite dall’Agenzia delle Entrate (a cura di Clemente Frascari).
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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 20 maggio 2010 fa il punto sugli indirizzi operativi per il 2010, con un indice di “vittoria” al fine di misurare numero e valore delle pronunce giudiziarie favorevoli al fisco rispetto al totale delle decisioni delle varie Commissioni Tributarie (provinciali e regionali) e della Cassazione (divenute definitive nel corso dell’anno). Il provvedimento ha infatti come scopo quello di puntare al miglioramento della efficacia della difesa in giudizio degli interessi erariali da parte dell’agenzia, grazie anche ad un monitoraggio degli esiti delle controversie, che si basa su parametri e indicatori matematici confrontabili nel tempo. L’obiettivo è quello di diminuire la conflittualità nei rapporti tra Amministrazione e contribuente; d’ora in poi, le strutture territoriali dovranno monitorare, come già sopra accennato, l’andamento delle controversie attraverso due parametri: - la percentuale di decisioni favorevoli all’Agenzia, in tutto o in parte, entro l’arco temporale di un anno; - la percentuale della somma che, in seguito alla lite, l'Amministrazione si aggiudica, determinata con riferimento all'importo complessivo oggetto di decisioni definitive. L’attività di controllo strategico consentirà di elaborare una procedura informatica ad hoc (una specie di check list) in grado di guidare i funzionari nella valutazione della sostenibilità della pretesa fiscale nei confronti del contribuente, della diffusione di contenziosi erariali o di particolare rilevanza economica o giuridica, del ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso (come l’autotutela e la conciliazione giudiziale) e degli indici di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali e delle relative acquiescenze. In fase di controllo, le Direzioni regionali sono chiamate a seguire passo dopo passo il grado di avanzamento degli obiettivi e, se emergono delle criticità, ad avviare una serie di azioni correttive (quali ad esempio piani straordinari di smaltimento); dovranno, altresì, monitorare l’arretrato. Tra le azioni da intraprendere, viene aggiunta l’acquisizione al sistema informativo delle decisioni e degli estremi degli atti di acquiescenza (sfavorevoli all’Agenzia) relativi a sentenze delle Commissioni tributarie entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del dispositivo (per quanto concerne le decisioni) e dal momento di protocollazione (per quanto concerne gli atti di acquiescenza). In risalto, tra gli indicatori d'azione per il 2010, l'accelerazione dell'attività di riscossione. Fissato al 93%, contro l'80% stabilito lo scorso anno, l'obiettivo di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme derivanti da avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e Iva entro 120 giorni dalla data in cui si verifica il presupposto.
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Giurisdizione del giudice ordinario per le opposizioni alle cartelle relative a contributi INPS
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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, nella fattispecie al tribunale del lavoro, il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale notificata dall’Agente della Riscossione in relazione al mancato pagamento di contributi Inps. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010. (a cura di Clemente Frascari) |
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Cartelle di pagamento: nullità della notifica (a cura di Clemente Frascari)
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E’ nulla la notifica della cartella di pagamento eseguita per posta direttamente dall’Agente della Riscossione - Importantissimo principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con sentenza n. 909/05/2009, ha dichiarato addirittura inesistente la notifica eseguita, per il tramite del Servizio Postale, direttamente dall’Agente della Riscossione e non tramite agente all’uopo abilitato, violando in tal modo il disposto dall’art. 26, primo co., del DPR n. 602/73. Detto principio, se confermato da ulteriore giurisprudenza di merito e di legittimità, rischierebbe di stravolgere l’intero sistema della riscossione, rendendo nulle (se non addirittura inesistenti) le notifiche degli atti emessi dall’Agente della Riscossione .
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Tributario:inammissibile il ricorso in appello in caso di contumacia dell'appellato
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Con la recentissima sentenza n. 1174 del 22 gennaio 2010, la Cassazione, Sezione Tributaria, si pone in aperto contrasto con una propria precedente altrettanto recente decisione. Al fine di fare chiarezza è bene ricordare che in tema di contenzioso tributario, per il deposito in commissione tributaria, sia del ricorso introduttivo del giudizio sia del ricorso in appello, valgono le stesse regole previste dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale; attestazione di conformità, da parte del ricorrente, dell'atto depositato a quello consegnato o spedito; inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio).
Nel caso di contumacia del resistente o dell'appellato, per l’inammissibilità dell’appello si sono pronunciati i giudici di Cassazione, con sentenza n. 4615 del 22.2.2008, motivando che in tale situazione, la parte è impossibilitata a riscontrare e denunciare la difformità ed il giudice non potrebbe verificare la prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell'esemplare depositato con quello notificato, dato che la contumacia del resistente o dell'appellato preclude l'acquisizione, del secondo esemplare, agli atti del giudizio. Con la recentissima sentenza, la Corte si uniforma perfettamente a tale precedente decisione, che nel confermare l’inammissibilità per l’effettiva difformità, ha tuttavia aggiunto che ”…qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, nell'ipotesi "de qua" la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione”. Si tratta quindi della conferma del fatto che in difetto di costituzione dell'intimato destinatario dell'atto, costituisce causa d’inammissibilità del ricorso in prime cure o dell'atto d'appello l'omessa attestazione di conformità all'originale notificato della copia depositata presso la segreteria del giudice di primo grado o del gravame. La decisione ha tuttavia suscitato molte perplessità in quanto il collegio ha testualmente dichiarato dare continuità “…all'indirizzo ancora di recente ribadito e precisato da Cass., 5^, 4615/2008”, senza considerare che la stessa Sezione Tributaria, con successiva sentenza n. 6780 del 20.3.2009, si era pronunciata per la presunzione di conformità dell'atto d'impugnazione notificato rispetto a quello depositato “…sia quando l'appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisca, così rinunciando a sollevare l'eccezione predetta”.
Le maggiori perplessità nascono dal fatto che la decisione del 2009 ha ampiamente motivato l’ammissibilità dell’appello facendo ritenere superata la necessità di distinguere il caso di mancata costituzione dell’appellato in quanto aveva chiaramente escluso la necessità di dichiarare l’inammissibilità anche nel caso di contumacia dell’appellato. L'odierna pronuncia fa registrare, com’è evidente, un passo indietro e si pone in netto contrasto rispetto all'ultima interpretazione (della stessa sezione!) secondo cui, essendo onere dell'appellato di eccepire l’effettiva difformità, si presuppone verificata la conformità sia quando l'appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato eccezione al riguardo sia quando l'appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevarla. (a cura di Clemente Frascari)
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Liberamente consultabili le sentenze delle Commissioni Tributarie
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La Cassazione dichiara la libera consultazione delle sentenze da parte di tutti. Infatti, ogni cittadino ha diritto a richiedere ed ottenere copia di una pronuncia delle commissione tributarie per motivi di studio e informazione. Può anche agire nei confronti dell’amministrazione dinnanzi al giudice ordinario per eventuali ingiustificati ritardi od omissioni da parte del cancelliere. Lo hanno sancito le Sezioni Unite Civili della Cassazione che, con una sentenza del 27.1.2010, hanno accolto il ricorso promosso dal gestore di un sito internet di informazione giuridica che aveva chiesto, senza successo, ad una Commissione Tributaria il rilascio di copie di una sentenze per motivi di informazione e di studio, pur non essendo una parte del processo. Infatti, ha motivato il Collegio, “…ogni cittadino ha il diritto di ottenere copia degli atti detenuti per lui da un soggetto (notai, cancellieri, conservatori di registri, ecc.), cui la legge attribuisce la qualifica di pubblico depositario, nel senso che detiene non (soltanto) per sé (per l'esercizio di una pubblica funzione) ma (anche) per il pubblico, salvo che sussistano impedimenti previsti dalla legge (art, 476, 698, terzo comma, c.p.c., tutela della privacy, ecc.)”. Non solo. “…i pubblici depositari, sono coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale di tenere gli atti a disposizione del pubblico (notai, conservatori dei registri immobiliari, cancellieri ecc), con obbligo di rilasciarne copia ai richiedenti, nel cui interesse detiene gli atti stessi, la cui posizione è differente da quella dei pubblici funzionari i quali abbiano a disposizione gli Atti dell'ente pubblico per motivo del loro ufficio”. (a cura di Clemente Frascari) |
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Gli "studi di settore" sono delle semplici presunzioni ai fini dell'accertamento fiscale
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Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18.12.2009, riducono nettamente la portata degli studi di settore. Affermano, infatti, che gli scostamenti del reddito dichiarato dal contribuente dagli studi di settore hanno natura esclusivamente presuntiva, rappresentando semplicemente “…un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale”. Insomma, sono presunzioni semplici e non, come fino ad oggi ritenuto, gravi, precise e concordanti. Detta gravità, infatti, potrà conseguire soltanto dall'esito di un eventuale successivo contraddittorio obbligatorio: ciò addirittura a pena di nullità dell’accertamento. Detta soluzione della Cassazione viene dopo anni di giurisprudenza contrastante sugli studi di settore che ha lasciato i contribuenti nell’assoluta incertezza. Certamente, dopo queste decisioni, la portata degli studi dovrà essere necessariamente ridimensionata. Afferma, altresì, la Corte che "…la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente". (a cura di Clemente Frascari) |
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L'avviso bonario notificato dal Fisco equivale ad un accertamento
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L’avviso bonario può sostituire a pieno titolo l’avviso di accertamento e di liquidazione. È infatti valida la comunicazione fatta dal fisco al contribuente priva “di una formale intimazione al pagamento” e priva della dizione di rito. La Cassazione, pertanto, con la sentenza del 9 dicembre 2009, insiste sulla validità dell’avviso bonario. In particolare, si legge nelle motivazioni, che “…in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensí con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione ‘avviso di liquidazione’ o ‘avviso di pagamento’ o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per impugnazione o della commissione tributaria competente”. (a cura di clemente Frascari) |
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Lite fiscale inutile: condannata l'Amministrazione
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Il giudice ordinario condanna l’amministrazione al risarcimento dei danni nei confronti del contribuente per la lite fiscale inutile. Anche il fisco che costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo del quale è evidente l'infondatezza o l'illegittimità deve risarcire il danno arrecato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010. Secondo i Giudici della Suprema Corte se l'autotutela non viene tempestivamente adottata, al punto da costringere il privato ad affrontare spese legali per richiedere l'annullamento dell'atto, la responsabilità dell'amministrazione permane ed è innegabile. (a cura di Clemente Frascari)
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Tributi: estratto di ruolo, sua impugnabilità
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In tema di contenzioso tributario, la Suprema Corte, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 724 del 19.1.2010, ha affermato che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (a cura di Clemente Frascari) |
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Le modifiche al processo tributario (a cura di Clemente Frascari)
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La riforma del processo civile (L. 18 giugno 2009, n. 69), entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha modificato molti termini processuali e ciò ha avuto conseguenze anche nel processo tributario. |
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La Cassazione dice no al fai-da-te degli agenti della riscossione nella difesa nel processo tributario.
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Importante sentenza della Sezione Tributaria della Corte di legittimità (n. 21459 del 9.10.2009) che ha affermato il principio secondo il quale nel processo tributario gli agenti della riscossione devono avvalersi dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato. Non si applica, per gli agenti della riscossione, la possibilità, prevista per gli enti locali e per l'amministrazione finanziaria, di avvalersi come difensore di un funzionario. Per la prima volta la Cassazione affronta il tema dell'assistenza legale tecnica nel processo per un ente, come quello di riscossione, nelle cause aventi valore superiore ai 2.500 euro, e lo fa dicendo no all'assistenza legale fai-da-te dell'amministratore delegato in nome e per conto della società di riscossione tributi, e indicando, come necessaria, la presenza di un difensore tecnico abilitato a patrocinare nel contenzioso tributario. La questione sollevata davanti la Corte di cassazione è «se in caso di gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate di un comune affidata a società mista partecipata in maggioranza dal comune stesso, il legale rappresentante della società può stare in giudizio o se la stessa debba farsi rappresentare da difensore tecnico». Dal principio enunciato discende, pertanto, il seguente principio in tutti i giudizi in cui sia chiamata come parte (attrice o convenuta) la società di riscossione: quest'ultima infatti non potrà fare a meno di nominare un difensore tecnico abilitato al processo tributario o dovrà prevedere la creazione all'interno della sua struttura di un ufficio di avvocatura (a cura di Giulio Micioni e Clemente Frascari). |
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Sulla competenza del giudice tributario (a cura di di Giulio Micioni e Clemente Frascari)
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Spetta al giudice tributario la competenza a decidere sulle impugnative degli avvisi di mora (ora “intimazioni di pagamento”) emanati dagli agenti della riscossione per il mancato pagamento di imposte e tasse. Questo il principio delle Sezioni Unite della Cassazione con la recentissima sentenza n. 21891 del 15 ottobre 2009, nella quale viene affermato che l’avviso di mora non è un atto “esecutivo” bensì “cognitivo”, sul quale non ha giurisdizione il giudice ordinario. Viene affermato che detto atto è “…prodromico all’esecuzione e, come tale, può essere impugnato innanzi al giudice tributario, cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia”. Per i giudici, nel processo tributario tutte le contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione attengono alla materia della cognizione e non dell’esecuzione. L’avviso di mora (ora intimazione di pagamento), può essere impugnato per vizi propri (assenza di motivazione, mancata notifica della cartella di pagamento presupposta…). L’opposizione contro gli atti dell’esecuzione, invece, deve essere proprsta dinnanzi al giudice ordinario, anche nei casi in cui l’agente della riscossione notifichi gli atti esecutivi per mancato pagamento di tributi. A meno che non venga espressamente attribuita la competenza a decidere su questi provvedimenti al giudice tributario.
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Tributario: nullo l'accertamento se il verbale è incompleto (a cura di Clemente Frascari)
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Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza incompleto rende nullo l’accertamento eseguito del fisco. Né, ha sancito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 23176 del 2.11.2009, il giudice può rimediare d’ufficio alla mancanza di prove. Nelle motivazioni la Corte sottolinea come, sul fronte della prova, i poteri esercitabili d’ufficio dalla CTP siano davvero un rimedio “eccezionale” (a cura di Clemente Frascari). |
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Sottoscrizione ancora necessaria per gli atti tributari? (a cura di Clemente Frascari)
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Gli atti tributari privi della sottoscrizione del dirigente responsabile dovrebbero essere pienamente legittimi da qualche settimana. Ciò è quanto emerge dal D.L. n. 78 del 1.07.2009 (cd. “decreto anti-crisi”) recentemente convertito in legge. Esaminando, infatti, l’art. 15, comma 7, della predetta norma si legge: “la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. A partire dal 1° luglio 2009 (ossia dall’entrata in vigore del decreto), quindi, la firma autografa non dovrebbe più essere necessaria e parrebbe potersi sostituire con la mera indicazione del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto (es. il capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; si veda art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/73). Ciò dovrebbe porre fine ad alcune recenti pronunce della giurisprudenza di merito, la quale sosteneva che dovesse ritenersi addirittura inesistente l’atto sottoscritto con firma “a stampa”, spingendosi a ritenere essenziale per tutti i documenti – compresi quelli informatici – la firma autografa oppure quella digitale (si veda sentenza della Ctr Campania, sez. IX, n. 55 del 12.03.2008). Se così fosse, inoltre, dovrebbe ritenersi tacitamente abrogato l’art. 42, comma 3, del D.P.R. 600/73 nella parte in cui sancisce la necessità della sottoscrizione dell’atto tributario a pena di nullità. Tale articolo, infatti, stabilisce che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione …”.
Tuttavia, occorre evidenziare che, ad un esame più approfondito della questione, l’uso del condizionale è sicuramente d’obbligo. Infatti, il comma 8 dell’art. 15 del D.L. 79/2009 specifica che “Con provvedimento dei Direttori della Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7”. Alla luce di quest’ultima disposizione, dunque, non è chiaro se in attesa del provvedimento richiesto la sottoscrizione del Dirigente rimanga necessaria oppure no.
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NULLA LA NOTIFICA AL VICINO DI CASA DEL CONTRIBUENTE
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TERMINI BREVI DI NOTIFICA RETROATTIVI PER LE CARTELLE
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I termini ridotti di notifica delle cartelle di pagamento, entrati in vigore nel 2005, si applicano retroattivamente, anche se la legge non lo disponeva esplicitamente (dl 106/2005). A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 16074 depositata l’8 luglio 2009.
La disciplina
L’art 1, comma 5-ter, della legge 156/2005 (di conversione del dl 106/05) ha previsto, in sintesi, che il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalla legge.
In particolare, la notifica va effettuata entro il 31 dicembre:
1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (art 36 – bis del dpr 600/73);
2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (art 36 – ter del dpr 600/73);
3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
4. Questa disciplina ha trovato applicazione anche per l’iva.
Disciplina transitoria
Il comma 5-bis dell’art 1 del dl 106/2005 regolò, al tempo, la disciplina transitoria relativa, però, solo alla liquidazione delle dichiarazioni (art 36-bis del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/73)
La norma in questione aveva previsto che la notifica doveva essere effettuata
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entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004:
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entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002-2003:
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entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.
La sentenza
La sentenza trae origine da una pronuncia della Commissione Tributaria della Lombardia la quale aveva rigettato l’eccezione del contribuente di tardività della notifica della cartella di pagamento (concernente ritenute alla fonte non operate relativamente al 1993). A giudizio della Commissione non era applicabile retroattivamente la sopravvenuta disciplina dei termini di notificazione delle cartelle. Nel caso di specie si trattava di una dichiarazione presentata nel 1994 e notificata nell’agosto 2001 e, verosimilmente, sia il giudice di secondo grado, sia l’amministrazione finanziaria avevano rilevato che il periodo di notifica (agosto 2001) e l’anno della dichiarazione (1993) erano ben antecedenti l’entrata in vigore delle modifiche (agosto 2005) con la conseguenza che la normativa transitoria circa i termini di notifica (31 dicembre del quinto anno successivo)doveva riferirsi certamente alle dichiarazioni presentate prima del 2001 ma con scadenza successiva al’entrata in vigore delle unove norme.
La Corte di Cassazione, invece, rilevando che l’ordinamento deve garantire l’interesse del contribuente a conoscere, entro termini certi, la pretesa tributaria, ha precisato che il termine quinquennale deve essere applicato anche nel caso di specie, essendo incontestato il lasso temporale ben superiore ai cinque anni tra l’anno di presentazione della dichiarazione (1994) ed il periodo di notifica (2001).
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NOVITA' - IRAP NON DOVUTA IN ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
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Ancora un intervento sulla 'questione' IRAP da parte della Cassazione che, con questa recentissima sentenza, riafferma il principio secondo il quale non è il reddito più o meno elevato a determinare l'obbligatorietà o l'esenzione dal versamento dell'imposta da parte di un professionista, bensì la presenza o l'assenza di una propria autonoma organizzazione produttiva, con l'utilizzo di beni e servizi all'interno dello studio (a cura di Clemente Frascari) |
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Si pubblica la recentissima (15.5.2009) circolare dell'Agenzia delle Entrate, diretta a definire gli indirizzi operativi per il 2009 in materia di contenzioso tributario, segnalata da Clemente Frascari.
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