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IL CNF ED IL REGOLAMENTO SULLE SPECIALIZZAZIONI
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Avevo ragione io. Viva il TAR. Bravissimo il nostro difensore Antonino Galletti
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Lo scorso 9.6.11 il TAR del Lazio non ha “annullato” l’ennesimo Regolamento che si era consentito di inventare il CNF, quello sulle costosissimi specializzazioni, ma giustamente lo ha dichiarato addirittura ….. NULLO.
Da cinque anni grido che il CNF, quale organo giurisdizionale di primo grado che come tale noi onoriamo, non è però “a capo” dell’Avvocatura, ne’ può emanare regolamenti (come non ce li può imporre il Tribunale di Roma). Ohibò.
Non impugnai il Regolamento del CNF sui crediti formativi, perché fiduciosamente ritenevo che -come avrei fatto io da Presidente dell’Ordine- nessun Consiglio gli avrebbe dato esecuzione, rispondendo al CNF che pensasse piuttosto a fare giurisdizione e farci ottenere le nuove tariffe forensi che il Ministro deve approvarci per legge ogni due anni.
Rimasi invece tramortito ad apprendere che i componenti dei Consigli degli Ordini avevano accolto con giubilo la nuova potestà inventata dal CNF, applicando l’incredibile, abusivo Regolamento che li arricchiva di potere sugli iscritti.
Poi, il 24 settembre 2010 il CNF, ormai lanciato ad emanare norme (assurdo, vero ?), si è inventato un ulteriore Regolamento, quello sulle specializzazioni, per il quale sarebbe occorsa la frequenza in due anni ad un corso di 200 ore, a pagamento, oltre a subire un esame scritto e orale dinanzi ad una commissione nominata dal CNF. Evviva.
Questa volta il TAR del Lazio è stato investito dalla raffica di contestazioni assolute contro il Regolamento sulle specializzazioni, con un ricorso magistralmente redatto per noi dal nostro difensore Antonino Galletti.
Ieri il TAR del Lazio - Sezione Prima, presieduta personalmente dal Presidente del TAR, ha fatto a pezzi l’invenzione illegittima.
L’esercizio professionale degli Avvocati deve essere tutelato dai nostri rappresentanti, che non debbono “comandare”, “esigere la succubanza al sistema illegittimo dei crediti formativi”, fare da sponda al CNF.
A proposito, tra pochi giorni il CNF, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato “manifestamente” infondato lo stranissimo dubbio di costituzionalità da cui il CNF si era fatto cogliere (invece di applicare subito la legge sugli esami di avvocato, annullando doverosamente l’elezione illegittima di un Consigliere di Roma), applichi finalmente la legge e dichiari doverosamente eletto il sedicesimo votato. Dopo la stroncatura della Corte Costituzionale, l’udienza dinanzi al CNF si terrà il 18 giugno.
La vita per noi è già tanto difficile.
Federico Bucci
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A settembre 2010: diciamo al CNF che ora BASTA!
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Mentre l’Avvocatura boccheggia come una balena spiaggiata ….
il C.N.F. ci scarica addosso un regolamento sulle specializzazioni
professionali ….
ma venderemo cara la pelle
Lo scorso 24 settembre il Consiglio Nazionale Forense si è consentito di approvare un regolamento sulle specializzazioni forensi, mentre i rappresentanti dell’Avvocatura dormono o, al massimo, sono consenzienti.
Il nostro Antonino Galletti ha reagito al nuovo malanno (ad ulteriore danno della balena spiaggiata) sia con una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ai sensi dell’art 10 della legge 10.10.1990, n 287, ottenendo l’apertura di una pratica contro il CNF, bel colpo !), sia predisponendo un ricorso al TAR del Lazio (di prossima notificazione, non appena i Colleghi entusiasti -come il sottoscritto- smetteranno di fare ressa in troppi per rilasciare la procura al nostro Difensore), deducendo, tra l’altro,
-sia che il CNF, organo giurisdizionale, non ha funzioni regolamentari (ed infatti spera che venga approvata una riforma dell’ordinamento professionale che gli conceda il potere di regolamentare la nostra vita professionale, atterrando i Consigli degli Ordini territoriali, che non ci sono o, se ci stanno, dormono),
-sia che lo stesso CNF non è soggetto legittimato al perseguimento dell’interesse pubblico con il tutelare il cittadino sulla professionalità dell’avvocato, ne’ con il tutelare la collettività, non rientrando il CNF nel novero delle c.d. Authority, ne’ esso è per legge ente regolatore di uno specifico settore,
-sia che il detto inammissibile regolamento introduce una disciplina distorsiva della concorrenza sia, ad esempio, con il divieto per i giovani avvocati nei primi sei anni di professione di conseguire il titolo di specialista pur con la onerosa formazione di 200 ore ed altro, sia, ad altro esempio, disponendo una illogica limitazione del numero massimo di specializzazione per ogni professionista, fissato ad libitum nel numero di due,
-sia che il ridetto regolamento introduce criteri per l’accreditamento degli enti formatori che contraddicono la pluralità dell’offerta e, nel contempo, non riconosce validità ed efficacia alle specializzazioni universitarie (i possessori delle quali dovrebbero comunque sostenere almeno l’esame del CNF per il conseguimento del diploma ?),
-sia che è comunque inammissibile che nella composizione della commissione esaminatrice di cinque membri che, con prova scritta ed orale (dopo le 200 ore di corso, non gratuito) rilascerà il diploma di specialista, due siano nominati da associazioni forensi,
-sia che, comunque, il ridetto regolamento aggrava irrazionalmente gli obblighi formativi in capo a coloro che avranno conseguito il diploma di specialista (prevedendo che per il mantenimento della concessa specializzazione dovranno ulteriormente conseguire ben 120 crediti formativi nel successivo triennio, anziché gli “ordinari” 90 crediti, anche essi comunque previsti in altro micidiale regolamento inventato dal CNF che non ne ha legalmente la potestà).
Il nostro campione Antonino Galletti ha chiesto alla detta Autorità Garante di partecipare in contraddittorio al procedimento di istruttoria e di verifica ispettiva.
Grazie al nostro Antonino, a nome di tutti coloro che non dormono, mentre altri si attrezzano per lucrare sulla ennesima miniera dorata inventata a carico degli Avvocati.
Con l’occasione, informo che è tuttora pendente (in attesa della seconda udienza fissata al 19 gennaio prossimo) la nostra forte azione giudiziaria contro il CNF per la sua inaccettabile pretesa di ottenere la contribuzione dagli Avvocati romani non cassazionisti, mentre pure in altri Fori sordamente tale contributo non viene pagato. Intanto il CNF non si è consentito di attaccare ulteriormente i miei amati Colleghi.
Viva l’Avvocatura romana.
Federico Bucci
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SEGNALAZIONE AGCM SUL PROGETTO DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE ...
E LA REPLICA DEL CNF (a cura di Giulio Micioni)
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato "cassa senza rinvio" il progetto di riforma della professione forense all'esame del Senato.
La nostra Autorithy antitrust boccia tutti i punti salienti del progetto di riforma dell'ordinamento forense, in quanto - per l'AGCM - il progetto di legge contiene disposizioni che determinano "gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri a cittadini e imprese non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale". In particolare l'Antitrust censura le disposizioni che prevedono l'estensione dell'ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, quella delle incompatibilità e della pubblicità e, infine, l'attribuzione di una potestà regolamentare in capo al Consiglio Nazionale Forense.
Le nuove attività riservate
Il testo presentato in Senato, in aggiunta alle attività già oggi riservate, prevede di estendere l'esclusività alle seguenti attività: la assistenza, la rappresentanza e la difesa nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di conciliazione e mediazione; la assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare; l'attività, svolta professionalmente di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati. Secondo l'Antitrust tale normativa sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, che consente l'attribuzione legale di esclusive solo se giustificate dal perseguimento di interessi generali e comporterebbe un'evidente restrizione della concorrenza, oltre ad incidere sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese.
L'accesso alla professione
L'Antitrust critica la previsione dei test di ingresso per iscriversi al registro dei praticanti e le altre limitazioni allo svolgimento del praticantato, oltre alla mancata previsione di una remunerazione o un compenso per il praticante; misure che scoraggerebbero i giovani nelle more del conseguimento del titolo di avvocato. Secondo il Garante, bisogna eliminare qualsiasi onere ingiustificato a carico dei praticanti, prevedendo lo svolgimento del periodo di pratica già durante la frequenza dell'università, istituendo lauree abilitanti. Il progetto di legge viene inoltre giudicato negativamente anche perché non prevede forme di sussidio, premi o borse di studio al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratiica professionale.
Tariffe
Secondo l'AGCM, a protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni con carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso, mentre gli onorari minimi, che il ddl vorrebbe reintrodurre come inderogabili e vincolanti, sono uno strumento che non garantirebbe la qualità della prestazione e restringerebbe ulteriormente la concorrenza. Il concetto di decoro, utilizzato come parametro per determinare il compenso, non deve prestarsi a un uso fuorviante da parte degli Ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi.
Pubblicità
Per l'Antitrust, la previsione di un divieto alla pubblicità comparativa - soggetta comunque al criterio di veridicità, completezza e chiarezza - risulta restrittivo della concorrenza, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta un'importante leva concorrenziale a disposizione del professionista.
Titolo di specialista
L'Autorità rileva che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni (conseguibili dopo la frequenza di corsi di alta formazione di durata di due anni solo per avvocati con almeno quattro anni di anzianità e superato un esame presso il CNF davanti ad una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF) e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista destano perplessità di natura concorrenziale, aggiungendo che il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni ed il funzionamento del sistema non dovrebbe essere lasciato alla disponibilità esclusiva del CNF.
Incompatibilità
Il Garante auspica l'eliminazione di tutte le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, così come l'imposizione del limite all'iscrizione degli avvocati in altri albi professionali.
Associazioni multidisciplinari
L'AGCM ritiene che non vi siano ragioni per precludere l'esercizio della professione nella forma di società di capitali, ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, in modo tale da consentire ai professionisti italiani di poter competere adeguatamente nel contesto europeo.
Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini
Il Garante della Concorrenza e del Mercato contesta l'attribuzione della potestà regolamentare al CNF, al quale il ddl attribuisce la facoltà di disciplinare numerosi importanti aspetti della professione forense, auspicando l'eliminazione della previsione, in quanto l'attribuzione di una potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sè in una posizione di conflitto di interessi, in quanto espressione di interessi di categoria, risulta idonea a determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti.
Il CNF allo scontro frontale con l'Autority Antitrust
Il Consiglio Nazionale replica duramente alla segnalazione dell'AGCM sul progetto di riforma dell'ordinamento forense, il cui testo sarebbe - secondo il CNF - frutto dell'impegno condiviso con i 26 ordini distrettuali e l'OUA.
Alle critiche dell'Antitrust il CNF risponde con un documento di 20 pagine, che verrà inviato ai due rami del Parlamento e che contiene le repliche alle censure dell'Autorità Garante.
In particolare, secondo il CNF, "l'AGCM si sta spostando progressivamente verso la posizione di organizzazione rappresentativa di interessi, piuttosto che di istituzione pubblica che responsabilmente conforma la propria azione di tutela del proprio interesse pubblico primario in termini coerenti con altri interessi pubblici rilevanti".
Vedremo come andrà a finire
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Ancora critiche al progetto di riforma dell'ordinamento forense (a cura di Giulio Micioni)
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Anche le grandi associazioni di categoria contestano il progetto di riforma dell'ordinamento forense
Ben 12 associazioni di categoria (ABI, Assogestioni, Confagricoltura, Confcooperative, AGCI, Assonime, Confartigianato, Confindustria, ANIA, CNA, Confcommercio e Legacoop) criticano il d.d.l., all'esame del Parlamento, per la riforma del nostro ordinamento professionale.
Con due lettere, una indirizzata al Ministro della Giustizia Alfano (e per conoscenza al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Letta e ai ministri Scajola, Sacconi, Calderoli e Ronchi) e l'altra ai senatori che stanno discutendo il d.d.l., le associazioni di categoria censurano, sotto diversi profili, il progetto all'esame del Senato.
In particolare, seguendo la linea già segnata dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le associazioni contestano la proposta di ampliamento dell'ambito delle esclusive, che restringerebbe le condizioni di accesso alla professione, limitando la libertà di scelta degli operatori e aumenterebbero i costi a carico delle imprese e dei consumatori.
Secondo le associazioni, tale ampliamento, che riguarda anche la conciliazione, ostacolerebbe inoltre il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in contrasto con le recenti previsioni di riforma del processo civile.
Ulteriore censura concerne il limite di 5 anni, dall'abilitazione, per l'iscrizione all'Albo, che penalizzerebbe, in particolare, i giuristi d'impresa, i quali, scelto il lavoro subordinato, dopo 5 anni vedrebbero preclusa per sempre la carriera forense.
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